C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 23/11/2020 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLA 2015 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI RIGETTO DEL RECLAMO CON CONSEGUENTE CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA BACIGALUPO VASTO MARINA / VILLA 2015, DISPUTATA IL 25.10.20 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, GIRONE “A” (C.U. n° 28 del 5.11.2020 – C.R.A.).
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLA 2015 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI RIGETTO DEL RECLAMO CON CONSEGUENTE CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA BACIGALUPO VASTO MARINA / VILLA 2015, DISPUTATA IL 25.10.20 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, GIRONE “A” (C.U. n° 28 del 5.11.2020 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Villa 2015 ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. con le seguenti motivazioni:
“Visto il ricorso della ASD Villa 2015, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità della gara indicata in epigrafe, terminata sul risultato di 3 a 2, per la presunta posizione irregolare di due calciatori della squadra avversaria.
Espone la ricorrente che la ASD Bacigalupo Vasto Marina ha fatto partecipare alla gara i sig.ri Dl DONATO Vincenzo, nato il 2.07.2002, e il sig. FRANGIONE Marco, nato il 12.08.1998, il cui tesseramento si sarebbe perfezionato in data successiva alla gara, ossia il 26.10.2020. Chiede, pertanto, che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società ospitante per effetto delle disposizioni dell'art. 10, comma 6, lett. a), del C.G.S..
Verificata la tempestività e ritualità del ricorso.
Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante Ia trasmissione del preannuncio e del ricorso alla controparte, a norma dell'art. 67, co.1 e 2, C.G.S..
Tenuto conto delle controdeduzioni della Società controparte e delle successive memorie della Società ricorrente, entrambe fatte pervenire nei termini prescritti.
Osservato che dall'esame della documentazione ufficiale in possesso del C.R. Abruzzo è emerso che i calciatori Di Donato Vincenzo e Frangione Marco sono stati trasferiti in prestito dalla Soc. APD Casalbordino alla Soc. ASD Bacigalupo Vasto Marina con decorrenza 24.10.2020. Risulta, infatti, che la Società cessionaria aveva creato le pratiche di trasferimento in data 24.10.2020, provvedendo all'inoltro telematico delle liste di trasferimento secondo le modalità stabilite dall'art. 95 delle N.O.I.F. e del C.U. F.I.G.C. n. 229/A del 23.06.2020. Tuttavia, i moduli inviati risultavano incompleti perché mancanti delle firme dei calciatori. Avvedutasi dell'errore, la Società Bacigalupo, nell'impossibilità di poter accedere nuovamente al sistema [operazione possibile solo a seguito del rilievo dell'anomalia da parte dell'ufficio tesseramenti del Comitato, che, dato il giorno prefestivo (sabato), era chiuso, ha trasmesso i moduli completi, muniti della sottoscrizione dei calciatori, tramite e-mail alle ore 17:45 del 24.10.2020.
La Società Villa 2015 non erra nel sostenere, nella propria memoria, che il tesseramento sia consentito, di norma, solo in via telematica, attraverso la "piattaforma" all'uopo predisposta, come precisato dal C.U. n. 11 del 6.08.2020 del CR Abruzzo , dalla stessa richiamato, nel quale si afferma che "La data di tesseramento valida per ciascuna pratica è quella dell'invio con firma elettronica della stessa, fatta eccezione per tutte quelle pratiche "incomplete" che difettano di documenti allegati e/o firme"...
Tuttavia, non può non rilevarsi come la Società Bacigalupo abbia provveduto a sanare immediatamente l'errore che essa stessa aveva rilevato, inviando nel medesimo giorno (antecedente alla gara) le liste debitamente sottoscritte attraverso uno strumento - la e-mail - che a parere di questo Giudice comunque consente il raggiungimento dello scopo previsto dalle norme, pur se in via di eccezione, tenendo anche conto che l'art.95 delle NOIF, tutt'ora in vigore, consente alle società dilettantistiche di utilizzare ugualmente altre modalità di tesseramento (plico raccomandato o deposito materiale presso gli uffici della Lega). Peraltro, per le medesime società l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, nell'ambito dei procedimenti della giustizia sportiva, è stato da ultimo differito al 1.07.2021, (C.U. L.N.D. n.66 del 11.08.2020).
Correttamente, quindi, l'ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Abruzzo ha ritenuto che il tesseramento fosse stato regolarizzato il 24.10.2020, in considerazione anche della buona fede dimostrata dalla Società Bacigalupo. Per completezza, deve rilevarsi che sullo storico della pratica di trasferimento (sulla "piattaforma" telematica), in data 26.10.2020 viene riportata la seguente nota: "manca la firma del calciatore, già inviata telematicamente vie e-mail in data 24.10.2020"; orbene, questa annotazione non mette in discussione l'avvenuta regolarizzazione del trasferimento, dovendo essere considerata una mera formalità tecnica necessaria a "caricare" sulla piattaforma telematica il documento già inviato con l'e-mail del 24.10.2020.
Per tutto quanto sin qui esposto e considerato, il ricorso risulta infondato e non merita accoglimento.
Visti gli articoli 10, 65 e 67 del C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 27 del 29.10.2020 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati,
DELIBERA
a) di respingere il reclamo della ASD Villa 201-5 perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa;
b) di convalidare il risultato conseguito sul campo: Bacigalupo Vasto Marina-Villa 2015: 3 a 2.”.
La società appellante ha dedotto e ribadito in sede di audizione nella seduta tenutasi in videoconferenza l’ingiustizia della decisione, sulla base di tre motivi di gravame. Con il primo motivo ha sostenuto l'errata applicazione dell'art. 95 N.O.I.F. , in quanto prevede quali modalità alternative di deposito dei moduli di trasferimento per le società dilettantistiche quelle dell'invio con plico raccomandato ovvero del deposito presso il competente Comitato e non, invece, quello dell'invio tramite semplice email. Con il secondo motivo ha censurato l'impugnato provvedimento per l'irrilevanza della buona fede, stante il rigido e non derogabile formalismo che disciplina il deposito dei tesseramenti, altrimenti facilmente aggirabile dalle società non in regola. Con il terzo motivo, infine, ha sottolineato l'inconferenza rispetto alla fattispecie in esame del differimento dell'obbligo per le società dilettantistiche di dotarsi di p.e.c., riguardando questo esclusivamente l'ambito dei procedimenti previsti dal C.G.S. Ha chiesto, quindi, l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente applicazione al caso di specie dell'art. 10 C.G.S.
La società contro interessata resiste con rituale memoria difensiva, con la quale ha dedotto, e ribadito in sede di audizione nella seduta tenutasi in videoconferenza, la correttezza della decisione impugnata, stante il raggiungimento dello scopo della procedura adottata (come da consolidato parere del C.O.N.I.), sebbene la stessa debba ritenersi eccezionale e non rituale.
L'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto.
La normativa di riferimento che regola gli accordi di trasferimento (art. 95 delle N.O.I.F., C.U. n. 229/A del 23.6.2020 F.I.G.C. e vademecum per le società di cui al C.U. n. 11 del 6.8.2020 C.R.A.) non prevede l'e-mail quale mezzo equipollente per il deposito dei relativi moduli, mentre elenca chiaramente quali sono i mezzi che possono ritenersi idonei per ritenere efficace tale deposito. In particolare, il C.U. 229/A F.I.G.C. prevede che le liste di trasferimento devono essere depositate per via telematica ed il tesseramento per la società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.
Ritiene, pertanto, la Corte di dover dissentire dalla decisione del primo Giudice giacché non è consentito agli Organi di Giustizia Sportiva discostarsi da quello che è il chiaro dettato della norma in tema di tesseramenti a nulla valendo, nella fattispecie, il principio della buona fede.
Va, per contro, rilevato che il richiamo effettuato alla norma che ha differito all'1.7/2021 l'obbligo di dotarsi di p.e.c. per le società dilettantistiche (C.U. n. 66 dell'11.8.2020 L.N.D.) appare inconferente giacché, nella fattispecie, la società Bacigalupo Vasto Marina avrebbe dovuto effettuare l'invio per il tramite di una area riservata di cui dispongono tutte le società dilettantistiche.
D'altro canto, la stessa società, se avesse usato la normale diligenza, conoscendo il meccanismo che regola il tesseramento e la possibilità che si sarebbe potuto verificare qualche inconveniente in concomitanza della scadenza del termine e della chiusura del Comitato nel giorno prefestivo (sabato), ben avrebbe potuto anticipare detto invio al giorno precedente senza doverlo effettuare il giorno antecedente la gara.
Quanto alle controdeduzioni fatte pervenire da quest'ultima società, occorre ribadire che il riferimento al differimento dell'obbligo di dotazione della p.e.c. non ha rilievo ai fini della decisione del presente caso, così come è fuori luogo il richiamo al parere del C.O.N.I. n. 6/2019 poiché avente ad oggetto il comportamento concludente di ricevimento di una comunicazione inviata via email in ambito di comunicazione degli atti di avvio di un procedimento disciplinare.
Altrettanto inaccoglibile è la richiesta di applicazione di una ammenda a norma dell'art. 39 comma V N.O.I.F. in caso di accoglimento del reclamo proposto dalla società Villa 2015, sia perché il comma III prevede che l'utilizzo del calciatore è consentito dal giorno successivo al deposito o alla spedizione della richiesta di tesseramento nelle forme tassative di cui al C.U. 229/A F.I.G.C. poco sopra richiamato, sia perché il mancato rispetto di tali forme fa conseguire la posizione irregolare dei due calciatori nella gara di cui si tratta, con la conseguenziale sanzione prevista dall'art. 10 C.G.S., applicabile al caso di specie.
Per questi motivi, la Corte d'appello territoriale Federale, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma dell'impugnata decisione, infligge alla società Bacigalupo Vasto Marina la sanzione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: Bacigalupo Vasto Marina – Villa 2015 0 – 3.
Dispone accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.
Manda, infine, alla Segreteria del Comitato per i provvedimenti di competenza in merito alla modifica della data dei trasferimenti.
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