C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 08/10/2020 – Delibera – Gara del 26/ 9/2020 SPORT CENTER CELANO – CITTA DI CHIETI

Gara del 26/ 9/2020 SPORT CENTER CELANO - CITTA DI CHIETI

Il Giudice Sportivo

- Visto il ricorso della S.S.D. Città di Chieti, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 4 a 3, per posizione irregolare dei calciatori della A.S.D. Sport Center C5 sig. CONTESTABILE Leonardo, nato il 17.05.1986, e PARIS Giulio, nato il 19.09.1990, che risultano squalificati per una gara effettiva come da Comunicato Ufficiale del C.R.A. n. 55 del 5.03.2020.

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni entro i termini prescritti.

-Esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale risulta che: i calciatori CONTESTABILE Leonardo e PARIS Giulio nella S.S. 2019/2020 venivano squalificati per una gara per recidiva in ammonizione in occasione della gara del Campionato Reg.le C5 serie C1 del 29.02.2020 (C.U. n. 55 cit.) e che le sanzioni non sono state scontate nella medesima stagione sportiva.

- Verificato, dagli atti ufficiali di gara, che i suddetti giocatori hanno effettivamente preso parte alla gara del 26.09.2020, prima gara utile in cui dovevano scontare le sanzioni inflitte nella stagione precedente ai sensi dell'art. 21, comma 6, del C.G.S., a mente del quale "Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive".

- Accertato, quindi, che il ricorso è fondato e merita accoglimento, perché i giocatori ivi indicati non potevano prendere parte all'incontro in epigrafe.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, co. 6 - lett. a), 21, 65 e 67 C.G.S.,

Delibera

1) di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla A.S.D. Sport Center C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6 a 0 a favore della S.S.D. Città di Chieti;

2) di comminare alla medesima Società l'ammenda di Euro 100,00;

3) di inibire il dirigente accompagnatore della Soc. Sport Center C5, sig. STORNELLI Fabio, fino al 14.10.2020;

4) di accreditare la tassa di reclamo.

 

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