C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 22/10/2020 – Delibera – Gara 2000 CALCIO ACQUA E SAPONE / AVEZZANO CALCIO del 7.10.2020

Gara 2000 CALCIO ACQUA E SAPONE / AVEZZANO CALCIO del 7.10.2020

 

Il Giudice Sportivo

 

Visto il supplemento di rapporto, nel quale il Direttore di gara riferisce quanto segue: “Al termine della gara, una volta recatomi alla macchina, constatavo insieme ai Carabinieri di Francavilla al Mare presenti sul campo che la macchina riportava un graffio molto marcato di circa 25 cm sulla fiancata destra sportello posteriore. Da precisare che la macchina era posta all’interno dell’impianto sportivo ed era in vista di telecamera di sicurezza”. Circostanza confermata dai sue assistenti arbitrali.

 

Tenuto conto che dagli atti ufficiali di gara si evince che l’Arbitro non ha posto in essere tutti gli adempimenti prescritti dalle norme procedurali relative alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dalle autovetture degli Ufficiali di gara, di cui alla Circolare L.N.D. n. 12 del 12.11.2004, con la quale si dispone che “gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno: - chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura; - constatare con il responsabile della società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara …”, precisando che “Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni”.

 

P.q.m.

Delibera

 

di non poter assumere provvedimenti impositivi inerenti il risarcimento del danno lamentato dal Direttore di gara, fatte salve le responsabilità personali che saranno eventualmente accertate dalla autorità a ciò preposte.

 

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