C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 29/10/2020 – Delibera – Gara del 18/10/2020 PENNESE CALCIO – PRO TIRINO CALCIO PESCARA

Gara del 18/10/2020 PENNESE CALCIO - PRO TIRINO CALCIO PESCARA

Il Giudice Sportivo

 - Visto il ricorso della A.S.D. Pro Tirino Calcio Pescara, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 2 a 0, per posizione irregolare del calciatore della A.S.D. Pennese Calcio sig. DI PIETRO Francesco, nato il 24.03.1997, che risulterebbe squalificato.

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti.

Esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo e gli atti ufficiali di gara, dai quali risulta che il calciatore DI PIETRO Francesco nella s.s. 2019/2020, in occasione della gara del Campionato di Prima categoria del 1.03.2020, veniva squalificato per una gara per recidiva in ammonizione, come da Comunicato Ufficiale n. 55 del 5.03.2020.

Detta sanzione non poteva essere scontata nella medesima s.s. a causa della sospensione delle competizioni sportive determinata per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

- Preso atto delle controdeduzioni della Società Pennese Calcio, che vengono così sommariamente riportate:

a) il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile e/o improcedibile  perché la Società ricorrente avrebbe omesso di trasmettere alla controparte, unitamente al preannuncio di ricorso, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del contributo previsto dall'art. 48 del C.G.S., omissione che avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa della medesima Società resistente; b) la sanzione inflitta al calciatore Di Pietro Francesco dovrebbe essere considerata nulla a causa dell'interruzione del campionato precedente disposta dalla L.N.D. - C.R.A. per l'emergenza Covid-19.

- Osservato che le suddette controdeduzioni non risultano fondate per le ragioni di seguito spiegate:

a) l'omessa trasmissione alla controparte, unitamente al preannuncio di ricorso, della prova dell'avvenuto pagamento del contributo non costituisce una causa di irricevibilità o improcedibilità del ricorso, fatto salvo ovviamente il rispetto delle altre formalità procedurali stabilite dal C.G.S.. Ciò perché l'art. 67 del C.G.S. impone, quale condizione della proposizione del ricorso, la trasmissione alla controparte della sola dichiarazione che annuncia la presentazione del ricorso - e tanto basta a garantire il diritto di difesa di quest'ultima - mentre l'allegazione della prova dell'avvenuto pagamento del contributo costituisce un adempimento posto a beneficio del solo G.S., ai fini dell'accertamento della regolarità del procedimento, e nel caso in esame la Società ricorrente ha adempiuto a tale obbligo di allegazione (d'altronde, la formulazione dell'art. 67,comma 1, sembra sufficientemente chiara: "Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte").

A confutazione di ogni eccezione si richiama il contenuto dell'art. 48, comma 3, del C.G.S., il quale richiede l'invio dell'attestazione di pagamento al solo Giudice Sportivo: "Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all'organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo".

Va peraltro osservato che la posizione irregolare di un calciatore può essere effettuata dal Giudice Sportivo anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 66 del C.G.S..

b) le squalifiche rimediate nel corso del campionato 2019/2020 che non è stato possibile scontare nella medesima s.s. a causa dell'interruzione dei campionati, non possono essere considerate nulle in assenza di una specifica disposizione derogatoria alla regola generale stabilita dall'art. 21, comma 6, del C.G.S., a mente del quale "Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive".

- Verificato, pertanto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento, avendo il giocatore Di Pietro Francesco effettivamente preso parte all'incontro del 18.10.2020, prima gara utile in cui avrebbe dovuto scontare la squalifica inflitta con il C.U. n. 55/2020 cit..

- Visti gli artt. 10, co. 6 - lett. a), 21, 65 e 67 C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 26 del 22.10.2020,

Delibera

1) di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla A.S.D. Pennese Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 a favore della A.S.D. Pro Tirino Calcio Pescara;

2) di inibire il dirigente accompagnatore della Soc. Pennese, sig. DI FEDERICO Gianluca sino al 4 novembre 2020;

3) di accreditare la tassa di reclamo.

 

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