C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 29/10/2020 – Delibera – Gara del 18/10/2020 TOLLESE CALCIO – SAN SALVO CALCIO

Gara del 18/10/2020 TOLLESE CALCIO - SAN SALVO CALCIO

Il Giudice Sportivo

 - Visto il ricorso della USD Tollese Calcio, ritualmente notificato entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 3 a 4, deducendo che la A.S.D. San Salvo Calcio avrebbe violato le norme federali che impongono l'impiego di calciatori "giovani" nelle competizioni della L.N.D..

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti.

- Tenuto conto che: - con disposizione del Consiglio Direttivo del C.R.A. di cui al C.U. n. 2 del 3.07.2020 è fatto obbligo alle Società partecipanti al campionato di Promozione di impiegare almeno tre calciatori c.d. "giovani" appartenenti alle seguenti fasce di età: - uno nato dal 1º gennaio 2000 in poi; - uno nato dal 1º gennaio 2001 in poi; - uno nato dal 1º gennaio 2002 in poi;

 - con la medesima disposizione è stato precisato che l'impiego dei calciatori "giovani" durante le gare deve essere garantito "sin dal'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti", e che "l'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva".

- Constatato che quanto denunciato dalla Soc. Tollese Calcio risponde al vero, così come emerge dal rapporto arbitrale nel quale si riferisce che la Società San Salvo Calcio: - all'inizio della gara schierava in campo i seguenti calciatori "giovani": D'ALESSANDRO Enrico, nato il 9.08.2000, MINERVINO Giuseppe, nato il 3.04.2001, e FRASCA Andrea, nato il 29.01.2002; -al minuto 24' del 2º t. sostituiva il calciatore FRASCA Andrea (29.01.2002) con il calciatore SARCHIONE Lorenzo, nato il 2.05.2001; -al minuto 26' del 2º t. sostituiva il calciatore KOFFI Aime, nato il 26.01.1991, con il calciatore DELLA PENNA Gianluca, nato il 9.03.2002.A seguito di tali sostituzioni la stessa Società rimaneva priva di un calciatore nato dal 1' gennaio 2002 in poi, anche se per un tempo limitato (dal minuto 24' al minuto 26' del secondo tempo).

- Considerato che il difetto di partecipazione alla gara di calciatori "giovani", nel numero e nelle fasce di età previste dalle norme federali sopra richiamate, per essere considerato ai fini dell'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara deve essere riferito all'effettivo mancato impiego dei giocatori nel corso del tempo effettivo di gioco, anche se limitato.

- Accertato che nella gara in esame la Società San Salvo Calcio ometteva di impiegare un calciatore della fascia di età "dal 1' gennaio 2002 in poi" dal minuto 24' al minuto 26' del secondo tempo, con conseguente violazione della disposizione del Consiglio Direttivo del C.R.A. di cui al C.U. n. 2/2020 cit..

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 26 del 22.10.2020 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, visti gli artt. 10, co. 6 lett. c), 65 e 67 C.G.S.,

Delibera

1) di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla A.S.D. San Salvo Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di: Tollese Calcio / San Salvo Calcio 3 a 0;

2) di accreditare la tassa di ricorso.

 

 

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