C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 25/10/2021 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S.D. VIRTUS BARISCIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON CUI E’ STATA INFLITTA ALLA STESSA LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA A.S.D. CESAPROBA – U.S.D. VIRTUS BARISCIANO CON IL PUNTEGGIO DI 3 – 0, DISPUTATA IL 26.9.21 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 20 del 7.10.21 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S.D. VIRTUS BARISCIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON CUI E’ STATA INFLITTA ALLA STESSA LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA A.S.D. CESAPROBA – U.S.D. VIRTUS BARISCIANO CON IL PUNTEGGIO DI 3 – 0, DISPUTATA IL 26.9.21 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 20 del 7.10.21 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società U.S.D. Virtus Barisciano ha impugnato il provvedimento sopra specificato adottato dal G.S. con la motivazione che, per ragioni opportunità, si riporta di seguito integralmente: “Visto il ricorso della A.S.D. Cesaproba Calcio, ritualmente notificato entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l’irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata sul risultato di 2 a 3, poiché la A.S.D. Virtus Barisciano avrebbe violato le norme federali che impongono l’impiego di calciatori “giovani” nelle competizioni della L.N.D.. - Viste le memorie difensive prodotte, nei termini prescritti, dalla Società Virtus Barisciano e, successivamente, dalla ricorrente Società Cesaproba Calcio. Considerato che: • con disposizione del Consiglio Direttivo del C.R.A. di cui al C.U. n. 1 del 1.07.2021 per le gare del campionato di Prima Categoria è fatto obbligo di impiegare, “sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti”, almeno due calciatori c.d. “giovani”, appartenenti alle seguenti fasce di età: - uno nato dal 1° gennaio 1998 in poi; - uno nato dal 1° gennaio 1999 in poi; • con la medesima disposizione è stato precisato che “l’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10 del uovo Codice di Giustizia Sportiva”. Nel ricorso si riferisce che la controparte sarebbe rimasta con un solo calciatore giovane in campo dal minuto 20’ al minuto 25’ del secondo tempo, e si riporta i seguente ordine delle sostituzioni effettuate dalla squadra avversaria:

1. La Virtus Barisciano iniziava la partita con n. 2 giovani calciatori: a. GALEOTA VINCENZO nato 24.10.1998 – N. 2 di maglia; b. ZACCAGNINI LORIS nato il 02.09.2002 – N. 10 di maglia; 2. Al 20’ del secondo tempo usciva dal terreno di giuoco il N. 2, Galeota Vincenzo (giovane calciatore) e lo sostituiva il N.18, lannarelli Daniele nato il 27.09.1974 (non giovane calciatore); 3. Al 22’ del secondo tempo usciva dal terreno di giuoco il N. 10, Zaccagnini Loris (giovane calciatore) e lo sostituiva il N. 16, De Berardinis Davide nato il 15.04.2001 (giovane calciatore); 4. Al 25’ del secondo tempo usciva dal terreno di giuoco il N. 7, De Michele Francesco nato il 23.02.1994 (non giovane calciatore) e Io sostituiva il N. 19, Nela Gerard nato il 24.08.2021 (giovane calciatore); La Soc. Virtus Barisciano, con le proprie memorie difensive, propone eccezioni procedurali relative al preannuncio di ricorso – concernenti le modalità di notifica e la mancata allegazione del contributo previsto per l’accesso alla giustizia sportiva – nonché contestazioni di merito, indicando una differente sequenza delle sostituzioni effettuate: 1. al 20’ del 2° tempo il n. 2 GALEOTA Lorenzo (nato il 24.10.1998 - giovane) per il n. 19 NELA Gerald (nato il 24.08.2001 – giovane); 2. al 22’ del 2° tempo il n.10 ZACCAGNINI Loris (nato il 02.09.2002 - giovane) per il n. 16 DE BERNARDINIS Davide (nato il 15.04.2001 – giovane); 3. al 25’ del 2° tempo il n. 7 DE MICHELE Francesco (nato il 23.02.1994) per il n. 18 IANNARELLI Daniele (nato il 27.09.1994). Si ritiene di dover esaminare preliminarmente le eccezioni procedurali sollevate dalla Soc. Virtus Barisciano. Richiamati l’art. 48, co. 2, del Nuovo C.G.S. – che così dispone: “I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice” – ed il successivo art. 67, co. 1 – il quale prevede che “Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce” – si osserva che una corretta applicazione delle norme che regolano il processo sportivo esclude che vizi puramente formali possano costituire causa di invalidità degli atti, ove gli stessi non comportino violazione dei principi propri dell’ordinamento sportivo.

Nella fattispecie in esame, la Soc. Cesaproba Calcio ha trasmesso agli uffici del C.R.A. la comunicazione con la quale preannunciava il ricorso, corredata da copia della documentazione attestante la trasmissione della medesima alla società controparte a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S. (a mezzo posta elettronica certificata), senza allegare copia del versamento del prescritto contributo e senza riportare la formula di rito con la quale si autorizza l’addebito sul conto campionato; formalità, quest’ultima, espletata nel successivo ricorso. Ritiene questo Giudice che l’allegazione del contributo al preannuncio di ricorso, peraltro fungibile con una semplice dichiarazione che autorizza l’addebito sul conto della Società, costituisca un adempimento formale, la cui omissione non può costituire causa di irricevibilità del ricorso ove questo sia stato tempestivamente depositato e sia corredato dalla prescritta allegazione o dichiarazione. Parimenti infondata appare l’eccezione relativa alla presunta irritualità della notifica del preannuncio e del ricorso, poiché il Nuovo C.G.S. richiede, come una unica modalità di notifica, la trasmissione degli atti a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53), ritenendola, evidentemente, idonea a garantire il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio (come nel caso in esame, dove la controparte ha avuto contezza del ricorso ed è stata messa nelle condizioni di far pervenire memorie e documenti entro il termine fissato dall’art. 67, co. 7). Nel merito, si osserva che le circostanze riferite dalla Soc. Virtus Barisciano nelle proprie memorie difensive non corrispondono al vero, perché dall’esame del referto dell’arbitro, fonte privilegiata di prova, si evince che: • la Società Virtus Barisciano iniziava la gara con due calciatori “giovani”, il n. 2 Galeota Lorenzo (erroneamente indicato come Vincenzo nel ricorso), nato il 24.10.1998, e il n. 10 Zaccagnini Loris, nato il 2.09.2002; • al minuto 1’ del s.t. sostituiva il calciatore n. 11 Hitaj Albjon, nato il 15.07.1987, con il calciatore n. 14 Centi Thomas, nato il 26.07.1994; • al minuto 20’ del s.t. sostituiva il calciatore n. 2 Galeota Lorenzo (giovane) con il calciatore n. 18 Iannarelli Daniele, nato il 27.09.1994 (nel ricorso viene erroneamente indicata la data del 27.09.1974); • al minuto 22’ del s.t. sostituiva il calciatore n. 10 Zaccagni Loris (giovane) con il calciatore n. 16 De Berardinis Davide, nato il 15.04.2001 (giovane); • al minuto 25’ del s.t. sostituiva il calciatore n. 7 De Michele Francesco, nato il 23.02.1994, con il calciatore n. 19 Nela Gerard, nato il 24.08.2021 (giovane); • al minuto 33’ del s.t. sostituiva il calciatore n. 8 Behdjeti Elhadi, nato il 13.10.1987, con il calciatore n. 15 D’Innocenzo Alessio, nato il 18.02.1995. - Accertato, pertanto, che nella gara in esame la Società Virtus Barisciano impiegava un solo “giovane calciatore” dal minuto 20’ al minuto 25’ del secondo tempo, con conseguente violazione della disposizione del Consiglio Direttivo del C.R.A. di cui al C.U. n. 1 del 1.07.2021 - Precisato, a tale riguardo, che il difetto di partecipazione alla gara di calciatori “giovani”, nel numero e nelle fasce di età previste dalle norme federali innanzi richiamate, per essere considerato ai fini dell’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara deve essere riferito all’effettivo mancato impiego dei giocatori nel corso del tempo effettivo di gioco, anche se limitato. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 18 del 30-9-21 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli artt. 10, comma 6, e 67 del C.G.S.; DELIBERA • di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di infliggere alla A.S.D. Virtus Barisciano la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: Cesaproba Calcio/Virtus Barisciano 3 a 0; • di inibire il dirigente accompagnatore della ASD Virtus Barisciano sig. Di Paolo Massimo fino al 14.10.2021; • di accreditare la tassa di reclamo”. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione la mancata applicazione ovvero l’erronea interpretazione del combinato disposto degli artt. 48 comma 2 e 67 comma 1 del C.G.S., poiché il preannuncio di reclamo depositato a mezzo p.e.c. dalla A.S.D. Cesaproba Calcio era carente del prescritto contributo di giustizia,, dal che l’irricevibilità del successivo ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice. In ogni caso, il ricorso della controparte non sarebbe stato comunque autosufficiente, tanto da rendere necessario il “soccorso istruttorio del Giudice Sportivo Territoriale, peraltro non previsto dall’ordinamento vigente”. Ha chiesto, quindi, in accoglimento del gravame l’omologazione del risultato acquisito sul campo (A.S.D. Cesaproba – U.S.D. Virtus Barisciano 2 – 3). La società contro interessata ha fatto pervenire rituali memorie difensive con le quali evidenzia la correttezza del proprio operato ai sensi dell’art. 48 comma 2, che prevede il versamento del contributo entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia. La società appellante ha replicato con controdeduzioni riportandosi a quanto già dedotto e prodotto con l’atto d’appello. Non sfugge a questa Corte che gli artt. 48 e 67 del C.G.S. prevedono l’irricevibilità del ricorso ove il preannuncio ed il reclamo siano sforniti della prova dell’avvenuto versamento della relativa tassa. Al riguardo, però, si ha ragione di credere che tale previsione sia frutto di una evidente discrasia essendo impensabile che per la decisione di un reclamo sportivo una società, o un tesserato, siano costretti a versare due volte la tassa di reclamo, una prima volta con il preavviso e la seconda con il reclamo stesso. Inoltre, occorre aggiungere che l’art. 48 C.G.S., mentre al secondo capoverso riferisce che i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo, aggiunge, però, che il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva. Ciò vuol dire che, pur prevendendosi che sia il preannunci che il reclamo sono gravati dal contributo, è altrettanto vero che il versamento di tale contributo deve essere effettuato al momento della trasmissione del ricorso o del reclamo. Nel caso di specie, peraltro, la reclamante, pur avendo inoltrato il preavviso sfornito della tassa o della richiesta di addebito, allorché ha depositato il reclamo, lo ha corredato della prescritta tassa con la conseguenza che la mera formalità della preventiva mancanza viene superata dal corredo del versamento di detta tassa con il successivo reclamo. Si ritiene, pertanto di fare proprie le motivazioni del G.S. in ordine alla eccezione preliminare sollevata dalla società U.S.D. Virtus Barisciano, benché in disaccordo con le decisioni di altri organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. – L.N.D. Quanto al merito, va ugualmente condivisa la decisione del primo giudice, visto che l’infrazione commessa dalla società odierna appellante risulta dagli atti eliminando, in tal modo, ogni necessità di ulteriore attività istruttoria. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, DELIBERA di respingere l’appello, proposto dalla società U.S.D. Virtus Barisciano e di incamerare la relativa tassa.

 

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