C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 16/12/2021 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S. BENEDETTO VENERE AVVERSO LE SANZIONI (INIBIZIONE DEL PRESIDENTE CERASANI BENIAMINO FINO AL 19.1.2022; SQUALIFCA DEL CALCIATORE CHARIK ZAKARIA PER CINQUE TURNI; SQUALIFCA DEL CALCIATORE TRAPASSO VALERIO PER TRE TURNI) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. BENEDETTO VENERE – L’AQUILA 1927 DISPUTATA IL 15.11.2021 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE, GIRONE “A” (C.U. n° 21 DEL 18.11.2021 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S. BENEDETTO VENERE AVVERSO LE SANZIONI (INIBIZIONE DEL PRESIDENTE CERASANI BENIAMINO FINO AL 19.1.2022; SQUALIFCA DEL CALCIATORE CHARIK ZAKARIA PER CINQUE TURNI; SQUALIFCA DEL CALCIATORE TRAPASSO VALERIO PER TRE TURNI) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. BENEDETTO VENERE – L’AQUILA 1927 DISPUTATA IL 15.11.2021 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE, GIRONE “A” (C.U. n° 21 DEL 18.11.2021 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
Con appello trasmesso a mezzo p.e.c. il 22.11.2021, la società A.S.D. S. Benedetto Venere ha impugnato e chiesto la riduzione dei provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: “(CERASANI BENIAMINO) Presidente della Società con incarico in distinta di allenatore in seconda, al termine della gara insultava ripetutamente il Direttore di Gara con fare minaccioso, avvicinandosi pericolosamente mostrando il pugno e portandosi faccia a faccia con l'Arbitro. A seguito dell’intervento di un carabiniere reiterava le proteste e le ingiurie nonostante fosse già stato allontanato dal medesimo”; “(CHARIK ZAKARIA) Poiché a fine gara provocava una rissa insieme ad un calciatore avversario colpendosi reciprocamente con calci, pugni, schiaffi e gomitate, coinvolgendo anche altri calciatori e dirigenti delle due squadre”; “(TRAPASSO VALERIO) Poiché a fine gara provocava una rissa insieme ad un calciatore avversario colpendosi reciprocamente con calci, pugni, schiaffi e gomitate, coinvolgendo anche altri calciatori e dirigenti delle due squadre”. Ha chiesto, inoltre: “il ripristino della stessa squalifica a Di Norcia Pierluigi per aver permesso che un ragazzo della sua squadra insultasse e sputasse sui nostri tifosi, senza intervenire in alcun modo” e “il pagamento dei danni inflitti dagli atleti ai nostri spogliatoi, stimati intorno a 300 euro”. Ha dedotto l’appellante che il piccolo tafferuglio scoppiato al termine della gara tra i ragazzi delle due compagini sarebbe stato immediatamente sedato, che l’allenatore della squadra avversaria sarebbe prima stato espulso dall’arbitro e poi il suo nome sarebbe stato cancellato dal referto di gara e, infine, che gli spogliatoi concessi alla squadra ospite sarebbero stati danneggiati. Osserva la Corte che l’appello, quanto alle sanzioni inflitte ai calciatori, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett. a) C.G.S., in quanto sottoscritto dal Presidente della società che risulta essere stato inibito con lo stesso C.U. con il quale è stata pubblicata la decisione del G.S e, quindi, privo della necessaria legittimazione per proporre l’impugnazione. Anche, l’impugnazione della sanzione inflitta al Presidente, tuttavia, deve essere dichiarata inammissibile in quanto, dall’esame degli atti ufficiali in possesso del Comitato, risulta violato il disposto dell’art. 76 comma 2 C.G.S. per difetto di invio alla Corte del necessario preannuncio.
Per questi motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello in quanto inammissibile, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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