C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 4 del 19/07/2021 – Delibera – RICORSO EX ART. 30 C.G.S. C.O.N.I. E 96 C.G.S F.I.G.C. PROPOSTO DAI SIGG.RI ALESSANDRO PINCIONE E MASSIMILIANO PINCIONE, HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE.

RICORSO EX ART. 30 C.G.S. C.O.N.I. E 96 C.G.S F.I.G.C. PROPOSTO DAI SIGG.RI ALESSANDRO PINCIONE E MASSIMILIANO PINCIONE, HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE.

Con ricorso ex art. 30 C.G.S. C.O.N.I. ritualmente proposto, i sigg.ri Alessandro e Massimiliano Pincione, sul presupposto del cambio di cariche avvenuto nell’assemblea del 17.6.2021 di ratifica delle dimissioni del Presidente uscente Cristina Chiaretti e di nomina del sig. Alessandro Pincione quale nuovo Presidente dell’A.S.D. Lanciano Calcio 1920, in via cautelare e monocratica hanno chiesto  autorizzare il C.R.A. Abruzzo a concedere l’accesso al portale L.N.D. mediante invio di password provvisoria o con le diverse modalità previste, o, in subordine, ordinare alla sig.ra Cristina Chiaretti di comunicare al sig. Alessandro Pincione le credenziali di accesso al portale; ordinare alla sig.ra Cristina Chiaretti di comunicare al sig. Alessandro Pincione le credenziali di accesso alla p.e.c. dell’A.S.D. Lanciano Calcio 1920; nel merito, accertato il cambio di cariche di cui sopra, autorizzare il C.R.A. Abruzzo ad aggiornare i dati della società anche sul portale dedicato e a concederne l’accesso, ordinando alla sig.ra Cristina Chiaretti di comunicare al sig. Alessandro Pincione le credenziali di accesso al portale L.N.D. e alla p.e.c. dell’associazione, nonché a consegnare tutto quanto in possesso/conosciuto relativo/di proprietà dell’A.S.D., onde poter garantire alla stessa il proseguo dell’attività anche sportiva.

          I ricorrenti hanno dedotto che l'A.S.D. Lanciano Calcio 1920 ha avuto come Presidente e legale rappresentante la sig.ra Cristina Chiaretti, la quale ha rassegnato le dimissioni in data 7.5.2021, mentre gli altri componenti del Consiglio Direttivo si erano già dimessi. La sig.ra Chiaretti avrebbe dovuto convocare la nuova assemblea dei soci per permettere il rinnovo delle cariche, onde, stante la sua inerzia, il Tribunale di Lanciano, su istanza dei ricorrenti, ha ordinato la convocazione urgente dell’Assemblea Ordinaria per formalizzare le dimissioni e nominare il nuovo Consiglio Direttivo. Il 17.6.2021 si è riunita in videoconferenza, alla quale ha partecipato anche la sig.ra Chiaretti, l’Assemblea Ordinaria avente ad oggetto tra gli argomenti all’o.d.g., tra gli altri, anche la nomina del Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente. Il 23.6.2021 è stato inviato al C.R.A. il verbale dell’Assemblea, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, che dava atto del cambio delle cariche, ma il Comitato non le ha riconosciute non avendo ricevuto alcuna formale e ufficiale comunicazione delle dimissioni della Presidente Chiaretti. Successivamente, quindi, in data 1.7.2021 è stata inviata alla Presidente Chiaretti richiesta formale di ricevere tutta la documentazione relativa all’A.S.D., tra cui anche le credenziali della p.e.c. e del portale L.N.D., richiesta rimasta senza esito così come il sollecito del’8.7.2021.

          Tale posizione è stata ribadita all’odierna c.c. svoltasi alle ore 16,35 alla presenza dell’Avv. Cintio e del sig. Massimiliano Pincione, come da allegato verbale.

          La controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni, né ha partecipato all’udienza, nonostante rituale convocazione con raccomanda del 14.7.2021, non avendo la stessa un indirizzo p.e.c., raccomandata che da visura on line risulta non ritirata dalla destinataria, nonché con email in pari data, la cui ricevuta di accettazione è allegata agli atti. La società Lanciano Calcio 1920, seppure ritualmente convocata con p.e.c., non è comparsa.

 

          Alle ore 17,00, il T.F.T. si riserva di decidere.

 

          Alle ore, 17,30 ed a scioglimento della riserva il T.F.T. ha emesso il seguente provvedimento.

 

IL T.F.T.

 

riunito in camera di consiglio nella seduta del 19.7.2021 per l’esame del ricorso proposto dai sigg.ri Pincione Alessandro e Massimiliano;

visti gli artt. 30 C.G.S. C.O.N.I. e 96 C.G.S. F.I.G.C.;

sentiti i ricorrenti che hanno richiamato il ricorso e le relative conclusioni;

ritenuto che, nella fattispecie, ricorrano i presupposti per la concessione del provvedimento richiesto in via principale dai ricorrenti in quanto, ad un esame sommario delle questioni sollevate, appare legittima l’azione svolta dagli stessi in forza di un provvedimento giudiziale del Tribunale di Lanciano del 6.6.2021, autorizzativo della convocazione dell’assemblea e della relativa nomina degli stessi a Presidente e Vice Presidente della società;

considerato che il pregiudizio nel ritardo è “in re ipsa”, atteso che l’imminente scadenza del termine fissato dal C.R.A. F.I.G.C. – L.N.D. impedirebbe alla società Lanciano Calcio 1920 di iscriversi al campionato di Eccellenza per la stagione Sportiva 2021 – 2022, con ogni relativa conseguenza di ordine sportivo e non;

         Per questi motivi,

DELIBERA

di accogliere, allo stato, il ricorso cautelare e, per l'effetto, autorizza il C.R.A. F.I.G.C. – L.N.D. a concedere ai ricorrenti, nelle qualità indicate, l’accesso al portale della L.N.D. mediante invio di password provvisoria;

fissa per il merito l’udienza del 30.7.2021, ore 15,30;

dispone, infine, pubblicarsi la presente decisone sul C.U. e trasmettersi copia della stessa alle parti con le medesime modalità del decreto di convocazione.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it