C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 68 DEL 20/01/2017 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD REAL MURESE – MURO LUCANO AVVERSO LA SQUALIFICA, PER DIECI GARE EFFETTIVE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE NARDIELLO PASQUALE, RIPORTATA SUL C.U. N.54 DEL 06/12/2016.

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD REAL MURESE – MURO LUCANO AVVERSO LA SQUALIFICA, PER DIECI GARE EFFETTIVE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE NARDIELLO PASQUALE, RIPORTATA SUL C.U. N.54 DEL 06/12/2016.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti-, nella seduta del 14/01/2017 ha deliberato quanto segue.

Letto il reclamo proposto dalla Società ASD REAL MURESE – MURO LUCANO avverso la squalifica, per dieci gare effettive, inflitta al calciatore sig. Pasquale Nardiello, come riportata nel C.U. n. 54 del 06/12/2016;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Procedutosi all’audizione del D.G., assistito dal Delegato A.I.A.

Ascoltata la Società reclamante che ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Presidente Signor Gerardo Lamorte;

Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Atteso come, con la predetta impugnazione, la Società reclamante abbia chiesto, ricorrendone presupposti e condizioni, la riduzione della squalifica inflitta al proprio Calciatore;

Accertato come le motivazioni dalla Società reclamante a presidio delle proprie attività difensive addotte non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. rese in sede di audizione, dal quale è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la responsabilità del calciatore NARDIELLO PASQUALE in riferimento alla condotta da questi tenuta che, indubbiamente, è lecito qualificare violenta;

Considerato come il D.G, in sede di audizione, si sia riportato al supplemento di rapporto, confermandolo integralmente e ribadendo come il Nardiello, già in precedenza ammonito per proteste, fosse stato espulso per aver colpito intenzionalmente, durante una normale azione di gioco, un avversario con una gomitata al volto e come, lo stesso, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, avesse aggredito il D.G. mettendogli le mani alla gola, stringendo per qualche secondo, per poi spingerlo e farlo indietreggiare, senza tuttavia provocarne la caduta;

Considerato, nondimeno, come, sempre in base a quanto in sede di audizione emerso, la condotta del Nardiello si fosse ulteriormente aggravata per il fatto che, lo stesso, pur essendo stato espulso, si era intrattenuto per alcuni minuti sul rettangolo di gioco proferendo frasi ingiuriose e minacciose all’indirizzo dell’Arbitro, prima di essere allontanato dai compagni e avesse ancora reiterato tale atteggiamento al 20° del secondo tempo, rientrando in campo dagli spogliatoi, causando, per effetto di tanto, l’interruzione della gara, e generando conseguente, ulteriore, tensione, sino a quando non veniva definitivamente allontanato dall’impianto di gioco grazie all’intervento del proprio allenatore.

Ritenuto, da ultimo, come la pur apprezzabile collaborazione dal reclamante Sodalizio in sede di comparizione offerta, non valga ad essere valutata quale attenuante in ragione della prevalente aggravante rappresentata dalla circostanza che, il NARDIELLO, rivestiva la qualifica di capitano, il cui ruolo avrebbe dovuto suggerirgli (rectius, imporgli), l’assoluto rispetto delle regole sportive nonché la scrupolosa osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, al fine di costituire esempio virtuoso per gli altri calciatori;

Osservato alla stregua delle argomentazioni che precedono come, indipendentemente dal denunciato stato di compressione psico-fisica correlato all’importanza della gara e aldilà della stretta interpretazione della dinamica dei fatti, l’atteggiamento del calciatore NARDIELLO PASQUALE debba qualificarsi intrinsecamente violento ed irriguardoso e come tale, appropriatamente sanzionato, senza possibilità di rilettura della decisione dal G.S. adottata;

P.Q.M.

 LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE così delibera:

rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n. 54 del 06/12/2016;

dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata;

manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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