C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 81 DEL 03/03/2017 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD REVELIA SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE PETTINATO FRANCESCO, RIPORTATA SUL C.U. N.74 DEL 08/02/2017.

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD REVELIA SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE PETTINATO FRANCESCO, RIPORTATA SUL C.U. N.74 DEL 08/02/2017.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Paolo Giordano e Giuseppe Giordano - Componenti-, nella seduta del 25/02/2017 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo, ritualmente proposto, dalla A.S.D. REVELIA SPORT avverso la squalifica del calciatore Pettinato Francesco, inflitta dal Giudice Sportivo così come riportata e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 74 del 08/02/2017 Esaminati gli atti ufficiali di gara; Attestato come la Società reclamante non abbia formalizzato richiesta di essere ascoltata; Procedutosi all’escussione del D.G.,assistito dal Delegato A.I.A.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Atteso come, con la predetta impugnazione, la Società reclamante abbia chiesto la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato Pettinato Francesco; Accertato come le motivazioni dalla A.S.D. REVELIA SPORT, a presidio delle proprie attività difensive addotte, non abbiano trovato nessun riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dalle quali è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la grave responsabilità del calciatore Pettinato Francesco con riferimento alla condotta da questi tenuta e sanzionata ai sensi dell’art.19, comma 4, C.G.S.; Acclarato - aldilà dell’interpretazione attribuita dal ricorrente Sodalizio, a mezzo del proprio ricorso, agli eventi per cui è reclamo - come, in forza della deposizione resa, l’Arbitro abbia dettagliatamente descritto la dinamica dei fatti e, senza beneficio del dubbio, abbia confermato la natura particolarmente ingiuriosa, antisportiva e gravemente minacciosa posta in essere dal Pettinato nei suoi confronti; Rilevato come lo stesso D.G., in sede di audizione, confermando integralmente il supplemento di rapporto, abbia in via preliminare escluso di aver subito, durante la direzione di gara, condizionamenti da parte dei componenti la panchina del ROTONDA (Società ospitante), ribadendo, invece, come il Presidente del REVELIA SPORT fosse stato convocato al termine dell’incontro negli spogliatoi al solo fine di poter essere informato sulla gravità della condotta tenuta dal Pettinato, il quale, a seguito di un’ammonizione subita da un proprio compagno di squadra, protestava veementemente nei confronti del D.G., togliendosi la maglietta e gettandola in terra, unitamente alla fascia di capitano, con atteggiamento palesemente irriguardoso ed offensivo che, pertanto, ne determinava l’espulsione; Considerato altresì come tal condotta posta in essere dal Pettinato si fosse ulteriormente aggravata per il fatto che, lo stesso, pur essendo stato espulso, avesse rifiutato di abbandonare il terreno di gioco, tentando, peraltro, di aggredire fisicamente l’Arbitro, rivolgendo al suo indirizzo frasi ingiuriose nonché minacciandolo più volte di morte, per le ragioni in referto più dettagliatamente riportate, atteggiamento che, oltretutto, reiterava anche a fine gara nei pressi degli spogliatoi allorquando, tentando di entrare nuovamente in contatto con il D.G., senza tuttavia riuscirvi a causa dell’intervento di altri calciatori, rinnovava le gravi minacce già in precedenza profferite; Ritenuto, inoltre, come nessun elemento possa essere valutato quale attenuante in ragione della prevalente aggravante rappresentata dalla circostanza che, il Pettinato, rivestisse la qualifica di capitano, il cui ruolo, pertanto, avrebbe dovuto imporgli l’assoluto rispetto delle regole sportive nonché la scrupolosa osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, al fine di costituire esempio virtuoso per gli altri calciatori; Osservato, alla stregua delle argomentazioni che precedono come, indipendentemente dalla stretta interpretazione della dinamica dei fatti dall’Arbitro negli atti ufficiali riportata, l’atteggiamento del calciatore Pettinato Francesco debba qualificarsi palesemente ingiurioso, irriguardoso nonché gravemente minaccioso e, come tale, appropriatamente sanzionato, senza possibilità di rilettura della decisione dal G.S. adottata; Considerato nondimeno come i fatti emersi dall’esame degli atti congiuntamente a quant’altro in sede di audizione rilevato, debbano considerarsi di gravità tale da qualificarsi meritevoli di approfondimento da parte degli Organi muniti delle funzioni all’uopo deputate; Osservato, da ultimo ed a tal fine, come questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, priva di autonomo potere investigativo, reputi necessaria un’adeguata indagine da parte della Procura Federale in ordine alle fattispecie emerse; P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera: Rigetta il reclamo dalla A.S.D. REVELIA SPORT ritualmente proposto, confermando integralmente le decisioni del G.S. nei confronti del calciatore Pettinato Francesco, come riportate nel citato Comunicato Ufficiale n. 74 del 08/02/2017; Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata; Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale; Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

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