C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 83 DEL 08/03/2017 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ APD BRIENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA SUL C.U. N.74 DEL 08/02/2017.
RICORSO DELLA SOCIETA’ APD BRIENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA SUL C.U. N.74 DEL 08/02/2017.
La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Paolo Giordano e Giuseppe Giordano - Componenti-, nella seduta del 04/03/2017 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo, ritualmente proposto, dalla APD BRIENZA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo adottata e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 08/02/2017, a mezzo della quale veniva assegnata gara persa: Brienza Calcio – Real Senise 0-3; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Lette le controdeduzioni fatte pervenire a questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE dalla ASD Real Senise; Ascoltata la Società reclamante che ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona dell’allenatore Gerardi Antonello; Procedutosi all’escussione del D.G.,assistito dal Delegato A.I.A.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Atteso come, con la predetta impugnazione, la Società reclamante avesse, in riforma del provvedimento adottato dal G.S., sollecitato il ripristino del risultato maturato sul campo; Accertato come le motivazioni dalla APD BRIENZA CALCIO, a presidio delle proprie attività difensive addotte, non abbiano trovato riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dalle quali è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo le sostituzioni avvenute nel corso dell’incontro; Preso certamente atto di come l’Allenatore del ricorrente Sodalizio abbia riferito di aver, a fine gara, sollecitato all’Arbitro l’annotazione in distinta delle sanzioni comminate e delle sostituzioni operate, di come, ancora, mentre quest’ultimo, consultando il proprio taccuino, dettava al richiedente ammonizioni e cambi, gli avesse fatto notare un errore nell’indicazione delle sostituzioni, precisando, in particolare, come fosse entrato il numero 15 per il numero 11 e non il numero 17 per lo stesso numero 11 del ricorrente Sodalizio e di come il D.G., preso atto di quanto comunicatogli, avesse corretto tale errore sul proprio libretto, firmando contestualmente la copia della distinta consegnata alla Società ed allegata al ricorso; Rilevato, tuttavia, come lo stesso D.G., in sede di audizione, abbia, senza esitazioni e/o beneficio del dubbio, confermato come la sostituzione oggetto di reclamo fosse avvenuta effettivamente tra il numero 11 ed il numero 17 e non già tra il numero 11 ed il numero 15 del Brienza Calcio, escludendo, pertanto, qualsivoglia ipotesi di confusione tra i giocatori sostituiti, precisando, per di più, di aver ottenuto certezza di tanto anche dai suoi Assistenti di linea e in particolare dall’Assistente 1, il quale presidiava quella parte di campo in cui avvenivano le sostituzioni; Valutato, in aggiunta, come il D.G. in corso di escussione abbia dichiarato di non aver mai apposto alcuna firma in calce alla distinta consegnata alla Società Brienza Calcio, copia della quale risultava in possesso di questa e perciò allegata al ricorso, in cui era riportato il cambio tra il numero 15 ed il numero 11, disconoscendo, conseguentemente quanto ivi scritto e ancora, perché non sua, la sigla apposta in calce all’integrazione delle sostituzioni; Ritenuto, in sostanza, come dall’esame incrociato della esibita documentazione e di quanto in sede di istruttoria orale emerso, debba ritenersi che, la Società APD Brienza Calcio, effettuando la predetta sostituzione e rimanendo in campo con un solo calciatore nato dal 1 gennaio 1998, avesse violato le disposizioni dettate nel C.U. n. 3 del 19/07/2016, in forza delle quali, nelle gare dell’attività ufficiale 2016/2017, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza, hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio giocatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce d’età: a) uno nato dal 1 gennaio 1997 in poi; b) due nati dal 1 gennaio 1998 in poi; Considerato, in ragione di tanto, come, rivestendo, in forza del combinato disposto degli artt. 34 comma 5 e 35 comma 1.1 C.G.S. le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di rapporto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) valore di “prova privilegiata”, per essere assistiti da “presunzione di verità" gli Organi di Giustizia Sportiva non siano facultati a discostarsene con la conseguenza che, con specifico riferimento alla fattispecie oggetto di delibera, lo svolgimento dei fatti portati al vaglio di questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, in presenza di rigido quadro confermativo da parte del D.G., debba dirsi effettivamente acclarato, con accessoria preclusione all’ingresso di qualsivoglia ipotesi di rilettura della Decisione dal G.S. adottata; Stimato, tuttavia, come la puntuale analisi della prodotta documentazione e degli ulteriori spunti in sede istruttoria acquisiti abbiano fatto emergere consistenti dubbi in ordine alla genuinità delle scritture apposte in calce alla copia di referto dalla reclamante Società in corso di procedimento esibita, che, in ragione dell’oggettiva peculiarità della materia, richiede, limitatamente a tale profilo, migliore e più accurato approfondimento da parte degli Organi muniti delle funzioni investigative all’uopo deputate; Osservato, in definitiva, come questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, priva di autonomo potere di indagine, reputi necessaria una più dettagliata esplorazione da parte della Procura Federale in ordine alle sopravvenute emergenze oggettive e soggettive relative a tempi e modalità di compilazione e sottoscrizione della copia di referto dalla ricorrente Società in sede dibattimentale depositata; P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera: Rigetta il reclamo dalla APD BRIENZA Calcio ritualmente proposto, confermando integralmente la decisione del G.S. come riportata nel citato Comunicato Ufficiale n. 74 del 08/02/2017; Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata;
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale; Manda alle Segreterie di CRB CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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