C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 87 DEL 15/03/2017 – Delibera – La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Giuseppe Giordano e Antonello Mango – Componenti-, nella seduta del 11/03/2017, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. TRICARICO POZZO DI SICAR avverso la squalifica inflitta al calciatore DABRAIO MATTIA

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti-, nella seduta del 11/03/2017, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. TRICARICO POZZO DI SICAR avverso la squalifica inflitta al calciatore DABRAIO MATTIA, l’inibizione al dirigente FRANCHINO ROCCO e l’ammenda di € 100,00, come riportate sul C.U. n.52 del 22/02/2017; Letti gli atti ufficiali di gara; Procedutosi all’audizione del D.G., assistito dal Delegato A.I.A.; Ascoltata la Società reclamante, che ne aveva fatto rituale richiesta, nelle persone del Presidente Laguardia Giuseppe e del Dirigente Grassano Vincenzo; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in 87/20 sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Considerato, preliminarmente, come l’inibizione nei confronti del Dirigente FRANCHINO ROCCO irrogata, in ragione di quanto dall’art. 45 comma 3 lett. B C.G.S.) regolato, non possa essere oggetto di revisione da parte di questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE; Osservato, quanto al resto, come la condotta al tesserato DABRAIO MATTIA ascritta, benché accertata nella sua indubitabile violenza, non possa, in difetto di più convincenti elementi, esclusivamente sussumibili dalla descrizione dei fatti dal D.G. negli atti ufficiali di gara riportati e dalle dichiarazioni in sede di audizione rese, dirsi connotata dalla particolare gravità, alla cui emergenza l’art. 19, comma 4, lett. c) C.G.S. subordina l’inasprimento della squalifica e consenta a questo Collegio, in assenza oltretutto di fatti impeditivi alla ripresa del gioco (l’assembramento generatosi era finalizzato alla separazione dei contendenti senza alcun intento provocatorio) di procedere ad una mitigazione della sanzione inflittagli; Accertato, nondimeno, come l’Arbitro abbia, in sede di comparizione, a parziale modifica di quanto originariamente refertato, affermato come all’esito del sopra richiamato contatto fisico fra i giocatori, alcuni minori partecipanti ad altra competizione sportiva ospitata nella palestra sottostante il medesimo plesso, incuriositi dalle voci e accompagnati dai genitori, approfittando di un cancello lasciato aperto, si fossero portati presso il campo di calcio facendovi ingresso, sostando per qualche minuto ai bordi senza invaderlo, ed indirizzando poche espressioni ingiuriose nei confronti di D.G. e squadra ospite prima di essere allontanati dai Dirigenti della ricorrente Società senza opporre alcuna resistenza e senza creare maggiore disordine; Ritenuto, ancora, come la collaborazione dal reclamante Sodalizio in sede di audizione offerta (a mezzo della quale è emerso anche il fine sociale dell’attività da questo svolta) ancorché temperata dall’aggravante portata dalla circostanza che, essendo la gara in parola valevole per il campionato Allievi, massima attenzione e diligenza, a cagione della giovanissima età degli atleti partecipanti, si sarebbe dovuto porre nella scrupolosa osservanza e applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, valga, tuttavia, ad essere apprezzata quale attenuante ed abiliti il Collegio all’applicazione di sanzioni ridotte; P.Q.M. La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE in parziale accoglimento del reclamo proposto della Società A.S.D. TRICARICO POZZO DI SICAR e in parziale riforma della Decisione del Giudice Sportivo così come pubblicata sul C.U. n. 52 del 22/02/2017: Riduce a numero 3(tre) giornate la squalifica al calciatore DABRAIO MATTIA inflitta; Riduce ad € 50,00 (cinquanta) l’ammenda alla Società A.S.D. TRICARICO POZZO DI SICAR irrogata; Conferma per il resto le Decisioni del G.S.;  Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata. Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it