C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 88 DEL 17/03/2017 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ORAZIANA VENOSA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA SUL C.U. N.70 DEL 25/01/2017.

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ORAZIANA VENOSA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA SUL C.U. N.70 DEL 25/01/2017.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti, nella seduta del 11 Marzo 2017 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla A.S.D. ORAZIANA VENOSA proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su Comunicato Ufficiale n° 70 del 25/01/2017; Ascoltata nelle sedute del 25 Febbraio 2017 e 11 Marzo 2017 (cui la trattazione era stata differita al fine di consentire il deposito di documentazione integrativa) la Società reclamante che ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Dirigente Caggianelli Aurelio, assistito dall’Avv. Luigi Angelucci, difensore di fiducia; Sentita, nondimeno in data 25 Febbraio 2017, la contro interessata Società A.S.D. Paternicum in persona dei Dirigenti Bitetti Mariano e Coviello Leonardo; Atteso come, con la predetta impugnazione, la reclamante Società abbia sollecitato, in riforma dell’impugnato provvedimento del G.S., l’annullamento della sanzione inflittale e nel citato Comunicato Ufficiale n° 70 del 25/01/2017 riportata; Valutato come le motivazioni dalla A.S.D. ORAZIANA VENOSA, a presidio delle proprie attività difensive addotte, debbano dirsi esclusivamente attinenti a questioni di mera legittimità e di rito, ma non anche di merito; Verificato preliminarmente come la reclamante Società a fronte del deposito del ricorso (con il quale non veniva per vero formulata ex art. 36 comma 6 alcuna espressa richiesta di estrazione di documenti ufficiali), perfezionato a mezzo e-mail del 01 Febbraio 2017, avesse con raccomandata A/R provveduto all’invio di copia alla contro interessata Società A.S.D. Paternicum solo il 04/02/2017 e così oltre il termine dal combinato disposto degli artt. 46 commi 4 e 5 e 38 comma 7 C.G.S. regolato, assorbente causa di inammissibilità del gravame; Osservato, tuttavia, come la A.S.D. ORAZIANA VENOSA a presidio della piena legittimità del proprio operato, richiamando in corso di audizione le ipotesi dall’art. 37, comma 1, lettera a), secondo cpv, C.G.S. disciplinate, avesse giustificato la propria linea confermando, una volta provato il deposito di istanza finalizzata ad ottenere il rilascio di copia dei documenti ufficiali, il pieno rispetto dei termini ivi fissati; Considerato, invero, che, in ragione di quanto dall’art. 37, comma 1, lettera a), secondo cpv, C.G.S. (applicabile ai soli procedimenti innanzi alla Corte Federale di Appello) testualmente regolato, “Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all’organo competente entro tre giorni dalla data del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte”. Rilevato, come, quand’anche la ripetuta disciplina d’ambito (dal ricorrente Sodalizio in sede dibattimentale richiamata) risultasse importabile nel presente perimetro procedimentale (ipotesi rispetto alla quale residuano consistenti perplessità), la richiesta di accesso agli atti (solo nel corso dell’audizione del 11 Marzo 2017 prodotta) dal ricorrente Sodalizio, protocollata presso gli Uffici di Segreteria della F.I.G.C. – L.N.D. C.R. Basilicata in data 28 Gennaio 2017 e a mezzo della quale espressamente veniva manifestata la volontà di proporre reclamo avverso le decisioni del G.S. riportate in C.U. n° 70 del 25/01/2017, non sarebbe stata (nella formulazione di dichiarazione di reclamo) all’Organo decidente preannunciata entro tre giorni dalla data del provvedimento che si intendeva impugnare e neppure alla contro interessata Società contestualmente inviata; Preso atto, in aggiunta, che dall’esame del carteggio esibito e depositato risulta incontrovertibile come la Società A.S.D. Oraziana Venosa avesse notificato (in data peraltro successiva a quello dell’invio a mezzo e.mail a questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA) alla contro interessata A.S.D. Paternicum, soltanto il reclamo avverso il provvedimento del G.S. e non anche la richiesta di rilascio di documenti come, in realtà, la stretta osservanza dal sopra richiamato dall’art. 37, comma 1, lettera a), secondo cpv, C.G.S. avrebbe imposto; Ritenuto, in definitiva, come il gravame della A.S.D. ORAZIANA VENOSA debba dirsi introdotto in palese contrasto, principalmente con gli artt. 36 comma 6, 46 commi 4 e 5 e 38 comma 7 C.G.S. e subordinatamente con l’art. 37, comma 1, lettera a), secondo cpv, C.G.S., ove importabile nel presente recinto procedimentale; Considerato, in conclusione, come l’inammissibilità del reclamo conseguente all’accertata violazione delle sopra richiamate previsioni normative, assorbendo ogni altro motivo di gravame, precluda a questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, la possibilità di procedere all’esame delle ragioni di legittimità e di rito dalla ricorrente A.S.D. ORAZIANA VENOSA, a presidio delle proprie attività difensive addotte e finalizzate ad ottenere riforma delle Decisioni dal G.S. adottate e nel ripetuto Comunicato Ufficiale n. 70 del 25/01/2017 compendiate: P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera:  Dichiara inammissibile il reclamo dalla A.S.D. Oraziana Venosa proposto, confermando integralmente la Decisione del G.S. riportata in Comunicato Ufficiale n° 70 del 25/01/2017 e per effetto di tanto lo rigetta;  Dispone incamerarsi la tassa reclamo; Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

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