C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 94 DEL 29/03/2017 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ INTER CLUB “WALTER ZENGA” SAN FELE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA, PER TRE GIORNATE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE GRAZIANO GIANMARCO, RIPORTATA SUL C.U. N.60 DEL 15/03/2017.

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ INTER CLUB “WALTER ZENGA” SAN FELE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA, PER TRE GIORNATE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE GRAZIANO GIANMARCO, RIPORTATA SUL C.U. N.60 DEL 15/03/2017.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti, nella seduta del 25 Marzo 2017 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla A.P.D. INTER CLUB “WALTER ZENGA” SAN FELE CALCIO proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su Comunicato Ufficiale n° 60 del 15/03/2017; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Rilevato come la Società reclamante non abbia fatto richiesta di essere ascoltata; Sentito il D.G. ai sensi dell’art. 34 comma 5 C.G.S.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Acclarato come le motivazioni dalla Società reclamante addotte non abbiano, invero, trovato riscontro non solo negli atti ufficiali di gara, ma neppure nelle dichiarazioni del D.G. il quale in sede di audizione ha integralmente confermato il contenuto del referto, dal cui esame è stato possibile acquisire certezza riguardo la colpa del calciatore GRAZIANO GIANMARCO in riferimento alla condotta allo stesso ascritta, che è lecito qualificare adeguatamente sanzionata; Ritenuto, aldilà dell’interpretazione dalla reclamante Società attribuita agli eventi dal D.G. descritti, come dalla lettura del rapporto e dalla deposizione di  quest’ultimo, il quale ha dettagliatamente descritto la dinamica dei fatti e confermato l’identità dell’inibito, chiara sia emersa la responsabilità del ripetuto giocatore GRAZIANO GIANMARCO per aver colpito con un pugno sulla testa un avversario che aveva abbozzato una reazione ad un fallo di gioco dal medesimo commesso; Verificato, pertanto, come la ricostruzione dei fatti dall’Arbitro operata sia sufficiente a collocare la condotta dell’inibito, che è appropriato definire violenta e potenzialmente lesiva dell’altrui incolumità fisica, nella fattispecie dall’art. 19, comma 4, lettera b) C.G.S. regolata e non consenta a questo Collegio di procedere ad un alleggerimento della sanzione inflitta; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE così delibera: Rigetta il reclamo dalla A.P.D. INTER CLUB “WALTER ZENGA” SAN FELE CALCIO avanzato e conferma integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n° 60 del 15/03/2017; Dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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