C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 95 DEL 31/03/2017 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD REAL SENISE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 250,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, NONCHE’ AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/05/2018, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD REAL SENISE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 250,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, NONCHE’ AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/05/2018, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE MARINO EGIDIO, RIPORTATE SUL C.U. N.72 DEL 01/02/2017.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti, nella seduta del 25 Marzo 2017 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla A.S.D. REAL SENISE proposto avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate su Comunicato Ufficiale n° 72 del 01/02/2017; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante che ne aveva fatto rituale richiesta nelle persone del Direttore Sportivo Marino Salvatore e del Dirigente Allenatore Filardi Bernardino; Procedutosi ex art. 34 comma 5 C.G.S. all’audizione del D.G., assistito dal Delegato A.I.A. e degli Assistenti di Gara; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla Società reclamante a presidio delle proprie attività difensive addotte non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame di referto e supplementi di rapporto e delle dichiarazioni da D.G. e AA.AA. 1 e 2 in sede di audizione rese, dal quale è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la responsabilità di sostenitori e Dirigenti della A.S.D. REAL SENISE in riferimento alla condotta violenta, minacciosa e offensiva da tutti nei confronti degli Ufficiali di gara, vuoi nel corso dell’incontro, che al suo termine, tenuta; Considerato, come in corso di seduta la reclamante Società, non senza contraddizioni per vero con le deduzioni difensive in ricorso compendiate, pur riconoscendo le responsabilità di propri sostenitori a proposito del lancio di sole bottigliette d’acqua sul terreno di gioco e di suo tesserato riguardo le sole, volgari, intemperanze verbali, abbia, tuttavia, insistito nel negare ogni episodio riconducibile alla refertata aggressione fisica del D.G.; Acclarato come l’Arbitro e suoi Collaboratori abbiano, di converso, esattamente descritto le dinamiche dei fatti, confermandole senza beneficio del dubbio; Rilevato, più in dettaglio, come tutti e tre gli Ufficiali di gara, ancora in sede di audizione, una volta proceduto ad una compiuta ricognizione degli eventi, abbiano ribadito come, terminata la gara e mentre era in corso il colloquio con l’Osservatore degli arbitri, la porta posteriore dello spogliatoio riservato alla Terna arbitrale, fosse stata violentemente colpita con pugni da persona (la cui sagoma risultava distinguibile attraverso la smerigliatura del vetro) riconducibile (anche dall’abbigliamento sociale indossato)alla Società ospitante e, dopo pochi minuti, il Dirigente Accompagnatore e Custode dell’impianto sportivo, MARINO EGIDIO (per di più in costanza di inibizione), fatto ingresso nel ridetto spogliatoio e costretto, con espressioni volgari ed offensive, i presenti ad uscire, avesse, nell’antistante, angusto, corridoio e alla presenza peraltro di altri Dirigenti della A.S.D. REAL SENISE che nulla facevano per evitare il contatto, dopo aver mimato uno schiaffo, colpito il D.G. con due calci, uno alla caviglia e un altro, più violento, al polpaccio, prima che un Carabiniere, frapponendosi tra i due, intervenisse al fine di scongiurare più gravi conseguenze; Ritenuto come dall’analisi delle emergenze probatorie sia stato possibile acquisire assoluta certezza riguardo la responsabilità dell’inibito MARINO EGIDIO in riferimento alla condotta allo stesso ascritta, che è lecito qualificare, in ragione della sua natura, oltre che offensiva e volgare, soprattutto violenta e potenzialmente lesiva dell’altrui incolumità fisica e come tale, adeguatamente sanzionata; Considerato, nondimeno, come l’A.A. 1, anche in sede di audizione, abbia confermato di essere stato colpito, sul tacco del piede destro, non da una bottiglietta (lanciata sul terreno di gioco solo a fine gara) quanto piuttosto da una pietra di circa 10 cm di diametro, scagliata da una frangia di sostenitori della A.S.D. REAL SENISE che, inizialmente posizionata in un segmento della tribuna distante dalla porzione di terreno da lui presidiata, si era successivamente mossa in direzione della panchina occupata dalla Società ospitata e, quindi, avvicinatasi al ridetto Assistente (che si trovava di spalle agli spalti con la panchina della società ospitata alla sua sinistra) aveva dato corso a lancio di oggetti; Acclarato, in definitiva, come, le dichiarazioni da D.G. e AA.AA. 1 e 2 rese a conferma dei redatti, referto e supplementi di rapporto, consentano a questo Collegio di ritenere provata la responsabilità dell’inibito e della ricorrente Società in ordine ai fatti a ciascuno ascritti riconducili alle fattispecie dagli artt. 19 comma 1 lettera e) e 4 commi 2,3 e 4 dal C.G.S regolati e non lo abilitino a procedere ad un alleggerimento delle sanzioni dal G.S. irrogate alle quali potrebbe conseguire l’applicazione dell’l’ulteriore sanzione amministrativa di cui al C.U. n. 104/A del Consiglio Federale della FIGC del 17/12/2014, Allegato A (COSTO MEDIO GARA), resa obbligatoria dalla conferma della sanzione al tesserato inflitta, come previsto dalla lettera c) del medesimo C.U.; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE così delibera:  Rigetta il reclamo dalla A.S.D. REAL SENISE avanzato e conferma integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n° 72 del 01/02/2017; Dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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