C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 99 DEL 12/04/2017 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ JACKPOT S.S.D. S.r.l. AVVERSO SANZIONI DAL GIUDICE SPORTIVO NEI SUOI CONFRONTI IRROGATE, RIPORTATE SU C.U. N. 51 DEL 15/02/2017.

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ JACKPOT S.S.D. S.r.l. AVVERSO SANZIONI DAL GIUDICE SPORTIVO NEI SUOI CONFRONTI IRROGATE, RIPORTATE SU C.U. N. 51 DEL 15/02/2017.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti, nella seduta del 01 aprile 2017 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla SOCIETA’ JACKPOT S.S.D. S.r.l. proposto avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate su Comunicato Ufficiale n° 51 del 15/02/2017; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio prodotta integri i requisisti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S. di valida comunicazione alla contro interessata Società A.S.D. MASCHITO; Ascoltata, nella seduta del 11/03/2017, la Società reclamante, che ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Dirigente Sabia Lorenzo, dal Presidente Sileo Salvatore delegato; Procedutosi, in data 25/03/2017 e all’esito di ben tre convocazioni, all’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Considerato, pregiudizialmente, come le motivazioni dalla reclamante Società addotte possano trovare accoglimento presso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale per le ragioni che di seguito vengono rappresentate; Verificato come l’esame incrociato delle deduzioni difensive dalla Società SOCIETA’ JACKPOT S.S.D. S.r.l. unitariamente offerte alle valutazioni di questo Collegio, del contenuto del referto arbitrale e della deposizione del D.G., abbia fatto emergere, in un quadro probatorio che è lecito definire quanto meno incerto, contraddizioni e incongruenze tra i fatti realmente accaduti e quelli negli atti ufficiali di gara riportati e un conseguente scostamento rispetto ai primi delle motivazioni dal G.S. portate a sostegno dell’impugnata Decisione di cui al Comunicato Ufficiale n° 51 del 15/02/2017; Rilevato, più in dettaglio, come in sede di audizione l’Arbitro, procedendo ad una ricognizione degli eventi, abbia narrato della presenza, prima dell’inizio della gara e innanzi agli spogliatoi, di persone intente a conversare con i calciatori della SOCIETA’ JACKPOT S.S.D. S.r.l., a questa verosimilmente legate per via dell’abbigliamento indossato e di seguito accomodatesi in tribuna insieme a sostenitori della locale compagine, senza, tuttavia, essere stato in grado di riconoscerle ovvero di confermare come fossero le stesse precedentemente notate, quando, al 20’ del primo tempo, spettatori facevano ingresso sul terreno di gioco, causando, per sopravvenute intemperanze, la sospensione della partita per 5 minuti; Considerato, nondimeno, come, sempre in corso di escussione, il D.G. abbia precisato che, durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo, un Dirigente del ricorrente Sodalizio, manifestando viva preoccupazione per il clima particolarmente acceso in campo creatosi a seguito dell’irruzione da parte di sostenitori della Società ospitante e sfociato in provocazioni in danno propri tesserati, aveva energicamente sollecitato l’intervento della Forza Pubblica e solo verbalmente rappresentato l’intenzione (non accompagnata da comportamenti concludenti) in assenza di minime misure di sicurezza, di non voler riprendere il gioco; Accertato, ancora, come, sempre in sede in audizione, l’Arbitro abbia dedotto circa l’invito al sopra citato Dirigente rivolto alla presentazione di riserva scritta in merito alle ventilate e comunque non concretizzate, intenzioni, di seguito effettivamente consegnatagli e dalla reclamante Società in allegato al gravame, prodotta; Valutato come del sopra richiamato colloquio con il Dirigente della ricorrente Società il D.G. non avesse fatto menzione alcuna nel referto di gara; Osservato, in ragione di quanto in corso di istruttoria emerso, come il D.G., pur confermando l’incursione di spettatori sul terreno di gioco, non sia stato in condizione di chiarire con sufficiente grado di attendibilità, se tra questi vi fossero anche 99/10 sostenitori e/o Dirigenti della SOCIETA’ JACKPOT S.S.D. S.r.l. e in particolare quelli da lui visti intrattenersi, innanzi agli spogliatoi e prima dell’inizio della gara, con suoi calciatori e se avessero effettivamente concorso a creare disordini; Ritenuto, ancora, come alla riserva scritta all’Arbitro originariamente consegnata e in copia agli atti del presente procedimento acquisita, non sembra potersi riconoscere valore di prova in ordine alla presunta, univoca, volontà della squadra ospite di non proseguire la gara, una volta attestato come il suo contenuto fosse, piuttosto, da intendersi orientato a documentare lo stato di pericolo a causa delle sopra evocate intemperanze avvertito e a sensibilizzare l’Ufficiale di gara a richiedere l’intervento della Forza Pubblica a salvaguardia dell’incolumità fisica dei presenti; Accertato, quindi, come la sospensione dell’incontro, decretata peraltro senza preventiva comunicazione della decisione ai capitani di entrambe le compagini (per quanto dall’Arbitro lodevolmente dichiarato) al fine di interessarli ad una fattiva collaborazione per il ripristino della calma, indispensabile per il prosieguo dell’incontro, possa dirsi riconducibile ad una errata interpretazione da parte del D.G. del contenuto del sopra richiamato documento, atta ad integrare gli estremi dell’errore tecnico; Acclarato, in forza delle sopra analizzate, inoppugnabili, emergenze istruttorie, come il D.G., che già non aveva saputo o potuto distinguere sostenitori della A.S.D. Maschito da quelli della SOCIETA’ JACKPOT S.S.D. S.r.l. al momento dell’ingresso sul terreno di gioco di spettatori presenti sugli spalti, avesse attribuito alla riserva scritta presentatagli valore di rinuncia alla prosecuzione dell’incontro in luogo di quella effettivamente voluta di richiesta di intervento di Forza Pubblica in ragione dell’avvertito stato di pericolo; Ritenuto, in ragione di quanto sopra più diffusamente argomentato, come dall’accertamento dei fatti siano emerse irregolarità tali da far ritenere certamente integrata la previsione di cui all’art. 17, comma 4, lettera c) C.G.S., alla quale far seguire la rilettura della Decisione dal G.S. adottata con conseguente necessità di provvedere a disporre la ripetizione della gara; Considerato, da ultimo, come la condotta della SOCIETA’ JACKPOT S.S.D. S.r.l. in relazione alle fattispecie oggetto di verifica da parte di questo Collegio non possa, in assenza di prove utili a documentarne l’effettiva responsabilità ovvero quella di suoi tesserati e/o sostenitori, essere qualificato violativo di regole disciplinari e in particolare degli artt. 17, comma 2, e 4, comma 3, C.G.S. e ancora dell’art. 53, comma 2, N.I.O.F. e che, di conseguenza, ogni sanzione nei confronti del richiamato Sodalizio irrogata deve essere revocata; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE in accoglimento del ricorso presentato dalla SOCIETA’ JACKPOT S.S.D. S.r.l. avverso le Decisioni dal Giudice Sportivo adottate e pubblicate su Comunicato Ufficiale n° 51 del 15/02/2017, così delibera: Dispone la ripetizione della gara;  Dispone la revoca dell’assegnazione della gara persa alla Jackpot, con il punteggio di Maschito - Jackpot 6-0; Dispone la revoca dell'ammenda di € 50,00, comminata alla SOCIETA’ JACKPOT S.S.D. S.r.l., per responsabilità oggettiva; Dispone la revoca dell’ammenda di € 150,00, nonché la revoca della penalizzazione di 1 punto in classifica, comminate alla SOCIETA’ JACKPOT S.S.D. S.r.l., per il ritiro dalla gara; Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza;

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