C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 103 DEL 21/04/2017 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.SCANZANO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO E RIPORTATE SU C.U. N. 94 DEL 29/03/2017.

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.SCANZANO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO E RIPORTATE SU C.U. N. 94 DEL 29/03/2017.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti, nella seduta del 15 aprile 2017 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla SOCIETA’ A.S. SCANZANO proposto avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate su Comunicato Ufficiale n° 94 del 29/03/2017; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio prodotta integri i requisisti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S. di valida comunicazione alla contro interessata Società A.S.D. ALTO BRADANO; Ascoltata, nella seduta del 08/04/2017, la Società reclamante, che ne aveva fatto rituale richiesta, nelle persone del Presidente Carlomagno Francesco, del Dirigente Accompagnatore Nettis Raimondo nonché dell’Allenatore Lerose Massimo; Proceduto, in data 15/04/2017, all’audizione del D.G. accompagnato dal padre esercente la potestà genitoriale (trattandosi di minore), assistito dal Delegato A.I.A.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Considerato, pregiudizialmente, come le motivazioni dal reclamante Sodalizio addotte non possano trovare accoglimento presso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale per le ragioni che di seguito vengono rappresentate; Verificato come l’esame incrociato delle deduzioni difensive dalla ridetta SOCIETA’ A.S. SCANZANO alle valutazioni del Collegio unitariamente offerte, del contenuto del referto arbitrale e del suo supplemento e soprattutto della deposizione del D.G., non abbia fatto emergere significativi scostamenti rispetto alle motivazioni dal G.S. offerte a sostegno dell’impugnata Delibera riportata su Comunicato Ufficiale n° 94 del 29/03/2017 circa i fatti realmente accaduti con specifico riferimento alle ragioni che avrebbero potuto indurre l’Arbitro a decretare la fine anticipata della gara; Rilevato, più nel dettaglio, come, in forza di quanto dallo stesso Arbitro in sede di audizione attestato, pur in un contesto di proteste e intimidazioni, per vero da soli tesserati e sostenitori della Società A.S.D. ALTO BRADANO a seguito di segnatura da parte della Compagine ospite al suo indirizzo rivolte, non potessero dirsi venute meno le condizioni minime di sicurezza per la sua incolumità fisica e la propria stabilità psicologica, necessarie alla prosecuzione dell’incontro; Ritenuto, come il D.G. abbia in sede di escussione riconosciuto di aver una volta avvertito uno stato di pericolo che è lecito, a questo punto, definire generico e indistinto, assunto la decisione di sospendere la partita senza la preventiva e necessaria consultazione dei capitani delle squadre al fine di interessarli ad una fattiva collaborazione per il ripristino della calma, indispensabile per il prosieguo dell’incontro, così incorrendo, sulla scorta dalle indicazioni emergenti dalle Linee Guida nn° 17 e 25 della Regola n° 5 del Gioco del Calcio, e sulla base di ormai consolidata prassi interpretativa e casistica disciplinare, in errore tecnico; 103/4 Ritenuto, in ragione di tanto, come all’accertamento del ridetto vizio, nel caso di specie certamente integrato, non possa seguire la rilettura della Decisione dal G.S. adottata con conseguente preclusione di ogni possibilità di procedere a sua riforma; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE così delibera: Rigetta il reclamo dalla Società A.S. SCANZANO avanzato e conferma integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n° 94 del 29/03/2017; Dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

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