C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 110 DEL 10/05/2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE DI TOLVE MAURO, TESSERATO CON L’ASD F.S.T. RIONERO, AVVERSO LA SQUALIFICA, FINO AL 30/06/2021,INFLITTAGLI DAL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA SUL C.U. N.91 DEL 22/03/2017.
RICORSO DEL CALCIATORE DI TOLVE MAURO, TESSERATO CON L’ASD F.S.T. RIONERO, AVVERSO LA SQUALIFICA, FINO AL 30/06/2021,INFLITTAGLI DAL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA SUL C.U. N.91 DEL 22/03/2017.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Arturo Grenci - Componenti - nella seduta del 06.05.2017, ha deliberato quanto segue: Letti gli atti ufficiali di gara; 110/9 Esaminato il reclamo ritualmente proposto dal calciatore Di Tolve Mauro, tesserato con l’A.S.D. F.S.T. RIONERO, avverso le decisioni del G.S. pubblicate su C.U. n° 91 del 22.03.2017; Rilevato come il tesserato reclamante, ancorché inibito, non abbia comunque formulato richiesta di essere ascoltato; Procedutosi ex art. 34 comma 5 C.G.S. all’audizione del D.G., assistito dal delegato A.I.A.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dal reclamante tesserato a presidio delle proprie attività difensive addotte non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dal quale è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la responsabilità dello stesso calciatore Di Tolve Mauro in riferimento alla condotta da questi tenuta che, senza alcun dubbio, è lecito qualificare aggressiva, violenta, gravemente ingiuriosa e antisportiva; Ritenuto aldilà dell’interpretazione dal ricorrente tesserato a mezzo del proprio ricorso, attribuita agli eventi per cui è reclamo, come, in forza della deposizione resa, l’Arbitro abbia dettagliatamente descritto la dinamica dei fatti, confermando di essere stato colpito, mentre era di spalle, da un pugno e da uno schiaffo sul collo, chiarendo altresì come, voltatosi in una frazione di secondo, avesse individuato, in maniera inequivoca, nel Di Tolve l’autore del gesto, avendo questi ancora il braccio alzato a completamento dell’azione precedentemente compiuta; Considerato come la condotta del reclamante, già di per sé violenta, debba intendersi aggravata dalle ingiurie profferte e dallo sputo con il quale raggiungeva l’Arbitro sul volto prima di essere allontanato da compagni ed avversari; Valutato, pertanto, come l’aggravante portata dalla violenza del gesto potenzialmente lesivo dell’incolumità fisica dell’aggredito, dalla particolare volgarità del offese all’Arbitro rivolte e nondimeno dalla rivestita qualità di capitano, debba dirsi prevalente sull’attenuante rappresentata dal parziale riconoscimento delle proprie responsabilità da parte del ricorrente, non consenta a questo Collegio di procedere ad una mitigazione della sanzione inflitta; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE così delibera: Rigetta il reclamo da Di Tolve Mauro proposto e conferma integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n° 91 del 22/03/2017; Dispone incamerarsi la tassa reclamo; Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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