C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 51 DEL 30/11/2016 – Delibera – DEFERIMENTO (PROT. 15146/754pf13-16/AV/Vg) ACQUASANTA SAVERIO, SOCIETA’ A.S.D. MATHEOLA MATERA;

 

DEFERIMENTO (PROT. 15146/754pf13-16/AV/Vg) ACQUASANTA SAVERIO, SOCIETA’ A.S.D. MATHEOLA MATERA;

PREMESSO:

- Che il Sostituto Procuratore Federale Delegato con nota del 20 Agosto 2014, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA

ACQUASANTA SAVERIO, allenatore tesserato per la SOCIETA’ A.S.D. MATHEOLA MATERA nella s.s. 2015-2016:

Per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dagli artt. 1 bis comma 1 e 3 in particolare, per aver in occasione della gara MATHEOLA MATERA - SANTAMARIA POTENZA (Campionato Regionale Giovanissimi) del 16.01.2016, alla fine dell’evento, raggiunto e colpito un calciatore minore della squadra avversaria, Sig. MATTIA SIBILLANO, con un calcio da tergo, attingendolo all’altezza del polpaccio della gamba destra;

SOCIETA’ A.S.D. MATHEOLA MATERA:

Per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato;

- Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 12 Novembre 2016, chiamata a seguito del rinvio, disposto in accoglimento di formale istanza dalla Difesa di ACQUASANTA SAVERIO ritualmente depositata, di quella già fissata per il 22 Ottobre 2016, verificata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate indirizzate, una volta dai presenti acquista congiunta dichiarazione riguardo l’insussistenza dei presupposti per l’accesso ad applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall’art. 23 C.G.S. prevista, procedeva all’audizione della Procura Federale nella persona dell’Avv. Nicola Monaco, il quale illustrava i motivi del deferimento formulando le seguenti richieste e così per:

ACQUASANTA SAVERIO squalifica per mesi sei (6);

SOCIETA’ A.S.D. MATHEOLA MATERA ammenda di € 500,00 per responsabilità oggettiva;

nonché del solo ACQUASANTA SAVERIO, assistito dal Difensore di fiducia Avv. Pierluigi Diso, il quale, negando ogni addebito, sollecitava l’archiviazione del deferimento per infondatezza in punto di fatto e il proscioglimento dall’accusa di aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza.

Nessuno compariva per la SOCIETA’ A.S.D. MATHEOLA MATERA.

Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:

Verificata la propria competenza, esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di ACQUASANTA SAVERIO e della SOCIETA’ A.S.D. MATHEOLA MATERA per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti, lette, riguardo la posizione del tesserato ACQUASANTA SAVERIO, le emergenze dell’istruttoria dalla Procura Federale svolta a mezzo acquisizione documentale e deposizioni testimoniali e visti gli artt. 1 bis comma 1 e 3 C.G.S., ritiene potersi affermare che gli eventi, così come contestati, consentono di qualificare acclarate la circostanze afferenti la responsabilità del ripetuto ACQUASANTA SAVERIO in relazione al comportamento da questi tenuto nei confronti del giocatore SIBILLANO MATTIA tesserato per la SOCIETA’ A.S.D. SANTAMARIA POTENZA;

Incrociate, più nel dettaglio, le dichiarazioni in sede investigativa raccolte, a mezzo delle quali lo stesso SIBILLANO MATTIA e il calciatore ROSA KEVIN GIUSEPPE, a sua volta tesserato per SOCIETA’ A.S.D. SANTAMARIA POTENZA (debitamente assistiti rispettivamente da familiare e padre esercenti la potestà genitoriale in quanto minori), confermavano, quanto al primo, di aver ricevuto un lieve calcio all’altezza del polpaccio della gamba destra, pur riferendo di non poter affermare con certezza chi fosse stato a colpirlo perché di spalle, ma attestando, ugualmente, di aver notato, appena voltatosi, dietro di lui l’allenatore del MATHEOLA quale persona più prossima e quindi verosimilmente autrice del gesto, e quanto al secondo, di aver personalmente e direttamente visto, mentre stavano raggiungendo gli spogliatoi, l’allenatore del MATHEOLA tirare  un calcio sulla gamba di SIBILLANO senza alcuna reazione da parte di quest’ultimo;

Considerato, del pari, come alcun dubbio possa sorgere in ordine alla genuinità e originalità delle deposizioni rese (nel pieno rispetto della vigente normativa sportiva  e peraltro mai contestate) e nondimeno alla conferenza di quelle da SIBILLANO MATTIA e ROSA KEVIN GIUSEPPE, verbalizzate, e come di converso sostanzialmente estranee al perimetro investigativo dalla Procura Federale tracciato riguardo la stretta dinamica dei fatti oggetto di deferimento, debbano qualificarsi tutte le altre dichiarazioni (con eccezione per quella di CENTOLA FRANCESCO ANTONIO il quale procedeva, però, ad una indiretta ricostruzione dell’accaduto) nel corso dell’indagine capitolate, pacifica possa ritenersi la responsabilità di ACQUASANTA SAVERIO, in ordine agli eventi contestatigli.

Dedotto, più in particolare, come ogni altro contributo in sede ricognitiva incartato e diverso da quello dai ridetti, soli, SIBILLANO MATTIA e ROSA KEVIN GIUSEPPE  offerto e strettamente afferente la precisa fattispecie oggetto di deferimento, debba stimarsi insuscettibile di qualsivoglia valutazione da parte di questo Collegio perché orientato a documentare un quadro ambientale incorrelabile alle vicende in esame;    

Osservato come, in dipendenza di quanto sopra argomentato e in forza delle vigenti previsioni normative, non meno incontrovertibile emerga ai sensi dell’art. 04, comma 2 C.G.S., la responsabilità oggettiva della SOCIETA’ A.S.D. MATHEOLA MATERA in ragione delle violazioni a proprio tesserato contestate e in questa sede acclarate.

Ritenuto alla stregua delle deduzioni che precedono come la condotta dal nominato tesserato ACQUASANTA SAVERIO tenuto integri incontrovertibile violazione delle norme dal C.G.S. disciplinate e si qualifichi certamente meritevole di proporzionate sanzioni.

Constatato per l’effetto di quanto in narrativa rappresentato, come chiara emerga la responsabilità dei deferiti, in relazione ai fatti a ciascuno di essi addossati, in particolare, quanto ad:

- ACQUASANTA SAVERIO perché in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dagli artt. 1 bis comma 1 e 3 C.G.S., in occasione della gara MATHEOLA MATERA - SANTAMARIA POTENZA (Campionato Regionale Giovanissimi) del 16.01.2016, alla fine dell’evento, raggiungeva e colpiva un calciatore minore della squadra avversaria, SIBILLANO MATTIA, con un calcio da tergo, all’altezza del polpaccio della gamba destra;   

quanto a:

- SOCIETA’ A.S.D. MATHEOLA MATERA perché, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 04 comma 2 C.G.S. risponde per le violazioni ascritte a proprio tesserato, nonché per non essersi presentata difformemente da quanto dall’art. 1 bis comma 3 disposto, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere le richieste dichiarazioni innanzi a questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA;

Osservato come, pur non potendo a questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA sfuggire la circostanza che, essendo la gara in esame valevole per il “Campionato Regionale Giovanissimi” competizione nella quale, a cagione della tenera età degli atleti partecipanti, massima attenzione e diligenza si sarebbe dovuto porre nella scrupolosa osservanza e applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, e che il ruolo tecnico particolarmente delicato dal deferito ricoperto (Allenatore) avrebbe dovuto suggerirgli, anche in ragione della propria maturità, (rectius, imporgli), l’assoluto rispetto delle regole sportive e soprattutto la massima prudenza nella condotta al fine di costituire esempio virtuoso per giovani calciatori, non può tuttavia, non evidenziarsi come la convergenza delle dichiarazioni dai calciatori SIBILLANO MATTIA (lieve calcio) e ROSA KEVIN GIUSEPPE  (testimone diretto e non de relato che evidenziava l’assenza di reazioni da parte del compagno) nel contesto investigativo rese, consentano di escludere una intenzione preordinatamente lesiva dell’altrui incolumità nel gesto di ACQUASANTA SAVERIO;

Considerato, in conclusione, come questo Collegio ritenga, eccessivamente afflittive rispetto ai fatti nei confronti dei deferiti contestati e in sede deliberativa effettivamente accertati le sanzioni dalla Procura Federale richieste e in ragione di tanto stimi lecita, in adesione peraltro a proprio, consolidato, orientamento Giurisprudenziale una loro mitigazione:  

P.Q.M.

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA in parziale accoglimento delle richieste dalla Procura Federale nella persona dell’Avv. Nicola Monaco, in sede di audizione del 12 Novembre 2016 avanzate, così provvede ed irroga a:

ACQUASANTA SAVERIO squalifica per mesi quattro (4);

SOCIETA’ A.S.D. MATHEOLA MATERA ammenda di complessivi € 300,00 (trecento) dei quali € 100,00 per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S.

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla PROCURA FEDERALE nonché a tutte le altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie del TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA  e del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.

 

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