C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 70 DEL 25/01/20217 – Delibera – GARA CALCIO A 5 C2 REAL TURSI – ENOTRI VIGGIANO DEL 11.12.2016
GARA CALCIO A 5 C2 REAL TURSI – ENOTRI VIGGIANO DEL 11.12.2016
Il Giudice sportivo; Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato il reclamo presentato dalla società Real Tursi in merito alla posizione irregolare di Siniscalchi Vito Eduardo nt 15.10.1985, Petrone Domenico nt 18.05.1998 e Grande Martino nt 17.07.1983 inseriti in distinta dall’ Enotri Viggiano rispettivamente con i numeri 5-6-7 e partecipanti alla gara oggetto del reclamo; Verificato presso l’ufficio Tesseramenti del CR Basilicata che Grande Martino risulta tesserato per l’Enotri Viggiano solo a far data dal 16.12.2016 e quindi successivamente allo svolgimento della gara oggetto del reclamo, mentre gli altri due partecipanti alla partita, Petrone Domenico e Siniscalchi Vito Eduardo risultano non tesserati per alcuna società e pertanto svincolati; Atteso che i calciatori hanno preso parte alla gara in violazione all’articolo 17 comma 5 lettera a) del C.G.S.; DELIBERA - di accogliere il reclamo presentato dalla società Real Tursi e pertanto di assegnare gara persa alla società Enotri Viggiano con il seguente punteggio: o REAL TURSI - ENOTRI VIGGIANO 6-0; - di comminare l’ammenda di €. 100,00 nei confronti dell’ENOTRI VIGGIANO per aver fatto partecipare alla gara calciatori senza titolo per prendervi parte (svincolati); - di squalificare GRANDE MARTINO dell’Enotri Viggiano per 1 (UNA) gara; - di squalificare SINISCALCHI VITO EDUARDO, PETRONE DOMENICO (svincolati) per 1 (UNA) gara effettiva da scontarsi all’atto dei tesseramenti; - di inibire PISCOPIA MICHELE dell’ Enotri Viggiano fino al 07.02.2017, per la rivestita funzione di dirigente nella gara oggetto del reclamo; - di restituire la tassa reclamo, se versata; - di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli specifici accertamenti.