C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 13/12/2017 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA REAL GRUMENTO AVVERSO LA SQUALIFICA, FINO AL 28/02/2018, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE MORELLO EGIDIO, RIPORTATA SUL C.U. N.14 DEL 25/10/2017

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA REAL GRUMENTO AVVERSO LA SQUALIFICA, FINO AL 28/02/2018, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE MORELLO EGIDIO, RIPORTATA SUL C.U. N.14 DEL 25/10/2017

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti- nella seduta del 09 Dicembre 2017 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. POLISPORTIVA REAL GRUMENTO avverso la squalifica del calciatore Morello Egidio, come riportata e pubblicata nel C.U. n. 14 del 25/10/2017; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante che ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Presidente sig. Maiorino Nicola; Procedutosi all’audizione ex art. 34 comma 5 C.G.S. del D.G., assistito dal delegato A.I.A.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità” e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Atteso come le motivazioni dalla Società reclamante addotte a supporto di quanto nel ricorso introduttivo originariamente esposto, possano dirsi indirizzate a ribadire la mera accidentalità del contatto tra il calciatore Morello Egidio e il D.G. e ad escludere qualsivoglia violenta intenzionalità nella condotta del primo; Considerato come, attraverso l’audizione del D.G., sia stato possibile procedere ad una più approfondita e diretta ricognizione della dinamica degli eventi; Verificato come l’esame incrociato delle deduzioni difensive della A.S.D. POLISPORTIVA REAL GRUMENTO, del contenuto del referto arbitrale e delle dichiarazioni in sede dibattimentale acquisite, al vaglio di questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE complessivamente offerti e fra di loro per vero non perfettamente sovrapponibili, possa dirsi comunque sufficiente ad attestare nel comportamento del giocatore Morello Egidio una condotta violenta, antisportiva e irriguardosa nei confronti del D.G. ma non connotata dalla particolare gravità, alla cui emergenza l’art. 19, comma 4, lett. d) C.G.S. subordina l’inasprimento della squalifica;

Osservato, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio con le difese in atti attribuita agli eventi al vaglio di questo Collegio portati e sempre in virtù di quanto dall’Arbitro inequivocabilmente chiarito, come, nello specifico, all’esito di una marcatura della compagine avversaria il ripetuto calciatore Morello Egidio, urlando con l’intento di rappresentare l’irregolarità dell’azione, si fosse di corsa e con le mani dietro la schiena, avvicinato al D.G. fino ad urtarlo alla spalla sinistra con il petto mentre questi, annotata la segnatura sul taccuino, si stava voltando per fare ritorno verso il centro del campo; Acclarato, sempre in forza delle dichiarazioni dal D.G. in corso di audizione rese, come lo stesso, una volta dal calciatore Morello Egidio colpito, si fosse, dopo qualche istante, accasciato al suolo ove veniva soccorso dai dirigenti della Squadra ospitante e posto, trascorso qualche minuto, in condizione di portare a termine, nonostante il dolore, l’incontro; Accertato, nondimeno e sempre in forza delle raccolte deposizioni del D.G., come al termine della partita il tesserato inibito e la sua Società di appartenenza gli avessero porto le scuse per quanto accaduto. Ritenuto, come dalla ricostruzione dei fatti dall’Ufficiale di gara operata, l’evento traumatico più grave dal medesimo patito e in sede ospedaliera refertata non possa dirsi direttamente conseguente allo scontro con l’inibito avuto, una volta chiarito come fosse stato causato dalla caduta a terra non contestuale al contatto; Ritenuto, più nel dettaglio, come la condotta al sopra richiamato calciatore Morello Egidio ascrivibile, possa qualificarsi violenta, ma non preordinatamente orientata a ledere l’incolumità fisica dell’Arbitro; Atteso come la valutazione complessiva del comportamento dell’inibito, attenuata peraltro dalla circostanza (confermata sia dalla Società reclamante che dal D.G.) che, lo stesso, a fine gara, avesse porto le proprie scuse per l’accaduto, possa consentire a questo Collegio, di procedere ad una mitigazione della sanzione allo stesso inflittagli; P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, in accoglimento del proposto reclamo ed a parziale modifica delle decisioni del G.S. adottate e riportate nel C.U. n. 14 del 25/10/2017 così delibera: Riduce la squalifica inflitta al calciatore Egidio Morello fino a tutto il 31 dicembre 2017;  Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it