C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 87 del 09/03/2018 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BELLA CALCIO 2007 AVVERSO LA SQUALIFICA, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO, AI CALCIATORI PARISI GIUSEPPE E REMOLLINO GIUSEPPE, RIPORTATA SUL C.U. N.80 DEL 21/02/2018.

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BELLA CALCIO 2007 AVVERSO LA SQUALIFICA, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO, AI CALCIATORI PARISI GIUSEPPE E REMOLLINO GIUSEPPE, RIPORTATA SUL C.U. N.80 DEL 21/02/2018.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti- nella seduta del 06 Marzo 2018 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. BELLA CALCIO 2007 avverso la squalifica dei calciatori Parisi Giuseppe e Remollino Giuseppe, come riportata e pubblicata nel C.U. n. 80 del 21/02/2018; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Rilevato come la Società reclamante non abbia fatto richiesta di essere ascoltata; Procedutosi all’audizione, ex art. 34, comma 5 C.G.S., della D.G. nonché dell’A.A.2, assistiti dal delegato A.I.A.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro e dagli Assistenti in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità” e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla A.S.D. BELLA CALCIO 2007 a presidio delle proprie attività difensive addotte, non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame di referto e rapporto integrativo e delle dichiarazioni dalla D.G. e dall’Assistente A.2 in sede di audizione rese, dal quale è stato, di converso, possibile ottenere conferma riguardo la responsabilità dei calciatori Parisi Giuseppe e Remollino Giuseppe in riferimento alla condotta agli stessi ascritta che è lecito qualificare antisportiva, irriguardosa ed ingiuriosa;

Ritenuto, nondimeno, come, con l’audizione degli Ufficiali di gara sia stato possibile procedere ad una più approfondita e diretta ricognizione della dinamica degli eventi e ottenere, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio a mezzo del proprio ricorso attribuita agli eventi per cui è reclamo, conferma, del comportamento del calciatore Parisi Giuseppe il quale, al termine della partita rientrando negli spogliatoi prima spingeva alle spalle, energicamente, ma senza violenza, l’Arbitro e successivamente, al momento della sua comminata espulsione, rivolgeva al suo indirizzo espressioni ingiuriose ed offensive; Osservato come la D.G., sempre in corso di escussione, abbia fugato ogni dubbio riguardo l’effettiva identità del responsabile della denunciata condotta, riconosciuto (una volta giratasi dopo aver accusato la spinta) nella persona del calciatore n° 3 Parisi Giuseppe in luogo del n° 12 Nigro Marco (dal reclamante Sodalizio invece nominato) il quale ultimo sarebbe stato, del resto, facilmente individuabile perché a cagione del ruolo di secondo portiere, indossava maglia di colore diverso rispetto a quella degli altri compagni di squadra; Stimato, pertanto, come il comportamento dal sopra richiamato calciatore Parisi Giuseppe, al termine dell’incontro reiteratamente assunto in assenza, peraltro, di stress agonistico e/o compressione psico-fisica, pur non potendosi qualificare intrinsecamente violento, debba comunque ritenersi antisportivo, offensivo, ingiurioso e irriguardoso nei confronti dell’Arbitro e tale, comunque, da giustificare l’applicazione, con esclusione di ipotetiche attenuanti, delle sanzioni dal G.S. in suo danno irrogate; Acclarato, ancora, come le dichiarazioni dell’A.A.2 in sede procedimentale acquisite abbiano consentito di ottenere piena conferma in ordine alla condotta antisportiva del calciatore Remollino Giuseppe il quale reagiva ad una provocazione di un avversario, colpendolo con una manata al volto, senza intendimento violento e senza che tanto derivassero conseguenze fisiche per i contendenti; Considerato come aggregato logico a tale premessa debba apprezzarsi la circostanza che il ricorso dalla A.S.D. BELLA CALCIO 2007 sul punto avanzato è da intendersi inammissibile per non essere, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lett. a) C.G.S., impugnabile in alcuna sede la squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara; Atteso, in definitiva, come l’accertata responsabilità degli inibiti non consenta a questo Collegio, di procedere a mitigazione delle sanzioni agli stessi, dal G.S., inflitte; P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera:  dichiara inammissibile il ricorso avanzato avverso la squalifica di 2 (due) giornate al calciatore REMOLLINO GIUSEPPE irrogata perché in contrasto con il contenuto dell’art. 45, comma 3, lett. a);  rigetta il reclamo dalla Società A.S.D. BELLA CALCIO 2007 avverso la squalifica di 5 (cinque) giornate inflitta al calciatore PARISI GIUSEPPE, come riportata sul C.U. n. 80 del 21 febbraio 2018;  Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata;  Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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