C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 07/04/2018 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D ORAZIANA VENOSA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO E RIPORTATE SU C.U. N. 96 DEL 30/03/2018

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D ORAZIANA VENOSA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO E RIPORTATE SU C.U. N. 96 DEL 30/03/2018

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti, nella seduta del 07 aprile 2018 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla SOCIETA’ A.S.D. ORAZIANA VENOSA proposto avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate su Comunicato Ufficiale n° 96 del 30/03/2018; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio prodotta integri i requisisti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S. di valida comunicazione alla contro interessata Società A.S.D. VITALBA che non ha fatto, ex art. 36 comma 6 C.G.S., richiesta di audizione e neppure ha prodotto atti difensivi; Ascoltata, nella seduta del 07/04/2018, la Società reclamante che, ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S., ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Dirigente Caggianelli Aurelio; Procedutosi, in data 07/04/2018, all’audizione del D.G. assistito dal Delegato A.I.A.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Considerato, come le motivazioni dal reclamante Sodalizio addotte possano trovare parziale accoglimento presso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale per le ragioni che di seguito vengono rappresentate; Verificato come l’esame incrociato delle deduzioni difensive dalla ridetta SOCIETA’ A.S.D. ORAZIANA VENOSA alle valutazioni del Collegio unitariamente offerte, del contenuto del referto arbitrale e del suo supplemento e soprattutto della deposizione del D.G., abbia fatto emergere significativi scostamenti rispetto alle motivazioni dal G.S. offerte a sostegno dell’impugnata Delibera riportata su Comunicato Ufficiale n° 96 del 30/03/2018 circa i fatti realmente accaduti con specifico riferimento alle ragioni che avevano indotto l’Arbitro a decretare la fine anticipata della gara; Rilevato, più nel dettaglio, come, in forza di quanto dallo stesso D.G. in sede di audizione attestato, pur in un contesto di generica confusione e indistinta violenza (che aveva per vero interessato solo alcuni dei giocatori di entrambe le compagini, a seguito di fallo di gioco e conseguente reazione da parte di due calciatori delle squadre contendenti) non potessero dirsi venute meno le condizioni minime di sicurezza per la sua incolumità fisica e la propria stabilità psicologica, necessarie alla prosecuzione dell’incontro; Ritenuto, come il D.G. (al quale, in ragione della giovane età, va senza meno riconosciuta ogni attenuante) abbia in sede di escussione confermato di aver, una volta avvertito uno stato di pericolo, che è lecito, a questo punto, (in difetto, tra l’altro, di adozione e formalizzazione da parte sua di provvedimenti disciplinari a carico di eventuali responsabili) definire generico e indistinto, assunto la decisione di sospendere la partita senza la preventiva e necessaria consultazione dei capitani delle squadre, al fine di interessarli ad una fattiva collaborazione per il ripristino della calma, indispensabile al prosieguo della partita, così incorrendo, sulla scorta dalle indicazioni emergenti dalle Linee Guida nn° 17 e 25 della Regola n° 5 del Gioco del Calcio, e sulla base di ormai consolidata prassi interpretativa e casistica disciplinare, da questo Organo pienamente condivisa per quanto attestato da sua costante Giurisprudenza in merito, in errore tecnico; Stimato, in ragione di quanto sopra più diffusamente argomentato, come dall’accertamento dei fatti siano emerse irregolarità utili a far ritenere integrata la previsione di cui all’art. 17, comma 4, lett. C) C.G.S., alla quale far seguire, secondo consolidato orientamento di questa CORTE SOPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, la rilettura della statuizione dal G.S. adottata, con conseguente necessità di provvedere a disporre la ripetizione della gara; Osservato nondimeno come il D.G., in corso di escussione abbia, pur confermando di aver sul terreno di gioco potuto riconoscere i responsabili della zuffa, nei calciatori solo in supplemento di rapporto indicati, dichiarato di non aver dato corso ad immediata notifica dei provvedimenti disciplinari nei loro confronti, né in campo al momento del denunciato parapiglia e neppure successivamente negli spogliatoi all’esito della disposta, definitiva, sospensione dell’incontro; Rilevato ancora come il richiamo dal D.G. in supplemento di rapporto operato riguardo la sola comunicazione ai Dirigenti di entrambe le Società di voler sanzionare i responsabili di quanto sul campo accaduto senza tuttavia procedere a loro singola e nominativa indicazione, valga, a parere di questo Collegio, a far caducare i provvedimenti nei confronti dei singoli inibiti dal G.S. adottati; Acclarato in definitiva come dagli atti ufficiali di gara non emergano elementi sufficienti a provare l’avvenuta formale contestazione, ai singoli tesserati, delle rilevate infrazioni, con conseguente incertezza riguardo le effettive responsabilità ad essi ascritte;

Accertato di converso come non appaia contestabile la responsabilità del calciatore Infante Sebastiano in ordine alla condotta da questi tenuta nei confronti di un avversario e dal D.G. correttamente refertata; Ritenuto, in ragione di tanto, come all’accertamento dei ridetti vizi, nel caso di specie certamente integrati, possa seguire la parziale rilettura della Decisione dal G.S. adottata; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE così delibera:  Accoglie parzialmente il reclamo dalla A.S.D. ORAZIANA VENOSA avanzato e in parziale riforma delle decisioni del G.S. assunte e nel citato C.U. n° 96 del 30/03/2018 riportate; Dispone la ripetizione della gara;  Dispone la revoca dell’assegnazione della gara persa; Dispone la revoca dell’ammenda di Euro 200,00;  Dispone la revoca della squalifica ai calciatori Caivano Michele, Cifelli Luca, Lamanna Mario e Delli Carri Gabriele; Conferma la decisione dal G.S. adottata riguardo la squalifica per due giornate in danno del calciatore Infante Sebastiano irrogata;  Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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