C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 102 del 14/04/2018 – Delibera – RICORSO DELLA A.S.D. HELLAS VULTURE AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IRROGATE E RIPORTATE SU C.U. N. 52 DELEGAZIONE PROV. POTENZA DEL 07/03/2018

RICORSO DELLA A.S.D. HELLAS VULTURE AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IRROGATE E RIPORTATE SU C.U. N. 52 DELEGAZIONE PROV. POTENZA DEL 07/03/2018

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Arturo Grenci e Antonello Mango - Componenti, nella seduta del 13 Aprile 2018 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla A.S.D. HELLAS VULTURE proposto avverso le Decisioni del Giudice Sportivo pubblicate su Comunicato Ufficiale n° 52 del 07/03/2018; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisisti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S. di valida comunicazione alla contro interessata Società A.S.D. POLISPORTIVA TITO che non ha fatto, ex art. 36 comma 6 C.G.S. richiesta di audizione e neppure ha prodotto atti difensivi; Ascoltata, nella seduta del 24 marzo 2018, la Società reclamante, che ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S. ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Sig. Davide Dibiase, giusta delega rilasciata dal Presidente Sig.ra Cristina Macera, assistito dall’Avv. Angelo Esposito in forza di mandato regolarmente conferito; Procedutosi all’acquisizione, ai sensi dell’art. 34, comma 5, C.G.S., del supplemento di rapporto dal D.G. redatto; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Considerato, pregiudizialmente, come le motivazioni dalla reclamante Società addotte possano trovare, presso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, parziale accoglimento per le ragioni che di seguito vengono rappresentate; Verificato come dall’esame degli atti ufficiali prodotti sia inconfutabilmente emersa la circostanza afferente la disponibilità del campo ai sensi dell’art. 15, comma 3, delle N.O.I.F, da parte della Società Hellas Vulture per l’intera stagione sportiva, Campionato Giovanissimi Provinciali (G2) Potenza, sin dalle ore 16:00 del giorno di sabato; Rilevato come, dall’esame incrociato delle dichiarazioni dal rappresentante della Società ricorrente in sede di audizione rese, e di quanto dal D.G. nel supplemento di rapporto refertato, perfettamente sovrapponibili, sia emerso che, alle ore 16:15 del 03 Marzo 2018, il terreno di gioco del campo comunale P. Corona di Rionero in Vulture (PZ) era ancora presidiato da tesserati della Pro Calcio Vulture i quali, seppur invitati dal Dirigente accompagnatore della Società reclamante ad occupare solamente una metà del campo onde permettere il riscaldamento ai calciatori della propria squadra, avevano opposto fermo rifiuto seguito da intemperanze verbali e fisiche; Accertato, più nel dettaglio, come, in forza di quanto dallo stesso D.G. in sede di supplemento riferito, si fosse, in quel contesto, creato un clima di estrema confusione e di avvertita tensione tale da indurre la A.S.D. Polisportiva Tito a manifestare, prima l’intento di non disputare la gara e a determinarla, successivamente (alle ore 16.40), ad abbandonare addirittura l’impianto di gioco; Osservato, nondimeno, come neppure allo spirare dei 35 minuti di attesa, dal D.G. come da regolamento concesso, il terreno di gioco risultasse liberato da chi senza titolo lo impegnava, è pacifico come alcun rilievo possa essere mosso alla condotta del Sodalizio ospite, volta a tutelare, in un clima immotivatamente surriscaldato, l’incolumità psico-fisica dei propri giovanissimi atleti e vada esclusa qualsivoglia ipotesi di applicazione della norma dall’art. 53 delle N.O.I.F. disciplinata; Ritenuto, in ragione di quanto sopra più diffusamente argomentato, come dall’accertamento dei fatti siano emerse fattispecie tali da far ritenere certamente integrata la previsione di cui all’art. 17, comma 4 ultimo capoverso C.G.S., alla quale far seguire la rilettura della Statuizione dal G.S. adottata con conseguente necessità di provvedere a disporre l’effettuazione della gara; Rilevato, ancora, come il sinottico esame di atti ufficiali di gara e deduzioni difensive della reclamante Società abbiano fatto emergere, riguardo il comportamento da tesserati di Pro Calcio Vulture e Hellas Vulture assunto, profili utili a giustificare una loro ponderata valutazione, a cagione anche della giovanissima età degli atleti presenti sul terreno di gioco che avrebbe dovuto suggerire la scrupolosa osservanza e applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità; Considerato, per l’effetto, come questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, priva di autonomo potere investigativo, reputi necessario procedersi ex art. 34 comma 4 C.G.S. ad adeguato approfondimento da parte della Procura Federale di tutte le fattispecie in corso di audizione emerse: P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE in parziale accoglimento del ricorso da A.S.D. HELLAS VULTURE avanzato avverso la Decisione dal Giudice Sportivo adottata e pubblicata su Comunicato Ufficiale n° 52 del 07/03/2018 e in sua riforma così delibera:  Dispone l’effettuazione della gara;  Dispone la revoca dell’assegnazione della gara persa all’A.S.D. HELLAS VULTURE, con il punteggio 0-3;  Dispone che i relativi atti vengano trasmessi alla Procura Federale per ogni opportuna investigazione riguardo i fatti relativi al merito del ricorso nonché al contenuto di quanto riferito dal D.G. in sede di supplemento di rapporto;  Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata;  Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza;

 

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