C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 112 del 09/05/2018 – Delibera – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DEI SASSI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. PROVINCIALE N. 72 DEL 02/05/2018
RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DEI SASSI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. PROVINCIALE N. 72 DEL 02/05/2018
La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Antonello Mango e Rocco Mario Ceraldi - Componenti-, nella seduta del 08 Maggio 2018, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo da A.S.D. CITTÀ DEI SASSI proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. Provinciale n° 72 del 02/05/2018; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisisti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S. di valida comunicazione alla contro interessata Società A.S.D. CASTELSARACENO; Attestato come la ricorrente Società avesse fatto richiesta ai sensi dell’art. 36, comma 6, C.G.S. di essere ascoltata; Osservato come il ricorso, risulti essere stato spedito solo in data 07/05/2018 e pervenuto addì 08/05/2018 e così in violazione al dettato del C.U. n. 178/A F.I.G.C. che dispone l’abbreviazione dei termini procedurali innanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzati dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti (Stagione Sportiva 2017/2018); Considerato come sempre a mente del ripetuto C.U. n. 178/A F.I.G.C. gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale debbano pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo ovvero essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12:00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale; Accertato come la competizione alla quale la Società ricorrente partecipava fosse Coppa Provincia e ricompresa quindi nelle previsioni di cui al ridetto Comunicato Ufficiale n. 178/A F.I.G.C.;
Acclarato alla stregua di quanto sopra dedotto come indubitabilmente il ricorso in parola risulti inviato e quindi pervenuto oltre i termini con la su richiamata disposizione fissati; Ritenuto come tale accertato vizio determini l’inammissibilità del reclamo con conseguente impossibilità di procedere all’esame del merito di quanto ivi dedotto, le cui ragioni debbono, per effetto di tanto, ritenersi assorbite; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso dalla Società A.S.D. CITTÀ DEI SASSI proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. Provinciale n° 72 del 02/05/2018; Dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata. Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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