C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 115 del 18/05/2018 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ORAZIANA VENOSA AVVERSO LA SQUALIFICA, PER SETTE GARE EFFETTIVE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE DE LORENZO RUGGERO NONCHE’ AVVERSO

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ORAZIANA VENOSA AVVERSO LA SQUALIFICA, PER SETTE GARE EFFETTIVE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE DE LORENZO RUGGERO NONCHE’ AVVERSO

La COMMINATA AMMENDA, RIPORTATE SUL C.U. N.100 DEL 11/04/2018. La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi – Componenti- nella seduta del 12 Maggio 2018 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. ORAZIANA VENOSA avverso squalifica del calciatore De Lorenzo Ruggero nonché avverso ammenda, in suo danno comminata, come riportate e pubblicate nel C.U. n. 100 del 11/04/2018; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Rilevato come la ricorrente Società non abbia fatto richiesta, ai sensi dell’art. 36, comma 6, C.G.S., di essere ascoltata; Procedutosi all’audizione ex art. 34 comma 5 C.G.S. del D.G., assistito dal delegato A.I.A.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro e dagli Assistenti in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità” e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Atteso come le motivazioni dal reclamante Sodalizio a presidio delle proprie attività difensive addotte, non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame del supplemento di rapporto e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dalle quali è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la responsabilità del calciatore De Lorenzo Ruggero in riferimento alla condotta a lui ascritta che è lecito qualificare aggressiva, ingiuriosa, minacciosa ed intimidatoria; Considerato, più nel dettaglio come l’Arbitro, abbia confermato che al 38° del primo tempo il giocatore De Lorenzo Ruggero, all’esito della sua espulsione, decreta per le vibrate e volgari proteste al suo indirizzo rivolte a motivo della mancata concessione di un presunto calcio di rigore, al momento dell’esibizione del cartellino rosso, gli si fosse scagliato contro spintonandolo con atteggiamento aggressivo e minaccioso, e raggiungendolo con una mano sul viso sino a colpirlo (in modo probabilmente involontario) con un dito nell’occhio (provocando lo spostamento di una lente a contatto) prima di essere allontanato dal terreno di gioco da dirigenti della Società di appartenenza opportunamente intervenuti; Acclarato, nondimeno, come il D.G. abbia, anche in corso di escussione, confermato che il calciatore De Lorenzo Ruggero, una volta uscito dal campo e preso posto sugli spalti, avesse continuato a profferire frasi ingiuriose al suo indirizzo, per poi, al termine del primo tempo, rientrare negli spogliatoi, ove - spalleggiato da quattro persone(non presenti in distinta ma, ad ogni modo, riconducibili alla Società Oraziana Venosa perché indossavano abbigliamento tecnico recante il logo del ricorrente Sodalizio) - con atteggiamento ingiurioso e minaccioso, avesse continuato a protestare chiedendo spiegazioni riguardo le ragioni della sua comminata espulsione; Considerato, nondimeno, come l’irruzione sul terreno di gioco e negli spogliatoi di figure estranee non in distinta né autorizzate, certamente causata dall’omesso controllo da parte della reclamante Società, a tanto ai sensi dell’art. 4, comma 4, C.G.S.normativamente tenuta (disponibilità dell’impianto ex art. 15, comma 1, lett. C, N.O.I.F.), degli ingressi e più estensivamente della sicurezza del campo di gioco, induca questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE a ritenere come, una volta accertata l’oggettiva responsabilità della Società riguardo tale profilo, le pene dal G.S. nei suoi confronti unitariamente irrogate, possano qualificarsi correttamente parametrate alla gravità degli eventi refertati; Rilevato, in conclusione, come la, ancorché parziale, collaborazione dal reclamante Sodalizio con il ricorso prestata, a mezzo del quale è stata debolmente, per vero, riconosciuta la natura della condotta dell’inibito e la correlata circostanza alle scuse dal medesimo a fine gara al D.G. presentate e ancora la dedotta emergenza relativa alla gestione dell’impianto sportivo da parte di Società diversa da quella ospitante, unica oggettivamente responsabile - ai sensi dell’art. 4, comma 3, C.G.S. - anche dell’operato e del comportamento di persone comunque addette a servizi, non valgano ad essere riconosciute come attenuanti e ad abilitare questo Collegio alla mitigazione delle sanzioni dal G.S. irrogate: P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così decide:  Rigetta il proposto ricorso e, per l’effetto, conferma integralmente le Decisioni dal G.S. adottate e riportate nel C.U. n. 100 del 11/04/2018; Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

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