C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 06/10/2017 – Delibera – GARA CASTELLUCCIO – POLICORO DEL 23.09.17

GARA CASTELLUCCIO – POLICORO DEL 23.09.17

Il Giudice sportivo; Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara;

Considerato: - sia il reclamo presentato dalla società Policoro in merito alla posizione irregolare di Salamone Marco del Castelluccio inserito in distinta e partecipante alla gara oggetto del reclamo; - sia il reclamo presentato dalla società Castelluccio in merito alla posizione irregolare di Krispin Robert Catalin nato il 09.10.2001 del Policoro inserito in distinta e partecipante alla gara oggetto del reclamo con la funzione di assistente di parte dell’arbitro, il quale avendo compiuto, alla data della gara, anagraficamente il 15° anno di età ma non il 16°, risulterebbe sprovvisto dell’attestato d’idoneità specifica all’attività agonistica rilasciato, previa richiesta e a spese della società di appartenenza, a cura del Comitato Regionale FIGC ; Verificato che: - riguardo al reclamo presentato dal Policoro, con C.U. n.108 del 03.05.2017 il calciatore Salamone Marco del Castelluccio veniva squalificato per 1 (una) gara effettiva per recidività in ammonizioni; - riguardo al reclamo presentato dal Castelluccio, da accertamenti effettuati presso i preposti uffici del Comitato Regionale Basilicata, risulta che al giocatore Krispin Robert Catalin non è stato rilasciato alcun attestato d’idoneità specifica all’attività agonistica, come disposto dall’articolo 34.3 delle N.O.I.F.; Atteso che: - il calciatore Salamone Marco del Castelluccio, non avendo scontato la squalifica prendeva parte alla gara in violazione all’articolo 17 comma 5 lettera a) del C.G.S.; - il calciatore Krispin Robert Catalin del Policoro, in distinta e partecipante alla gara oggetto del reclamo, con la funzione di assistente di parte dell’arbitro è risultato privo di attestato d’idoneità specifica all’attività agonistica e pertanto ha preso parte alla gara in violazione all’articolo 17 comma 5 lettera b) del C.G.S.; DELIBERA  di accogliere entrambi i reclami presentati e, pertanto, di assegnare gara persa per le diverse motivazioni ad ambedue le società, con i seguenti punteggi: Castelluccio - Policoro 0-3 e Castelluccio - Policoro 3-0; di squalificare Salamone Marco del Castelluccio per 1 (una) ulteriore gara in aggiunta a quella da scontare come da C.U. n.108 del 03.05.2017; di inibire Accardi Rodolfo del Castelluccio fino al 13.10.2017, per la rivestita funzione di dirigente accompagnatore della squadra nella gara oggetto del reclamo; di squalificare Krispin Robert Catalin del Policoro per 1 (una) gara; di inibire Ripoli Antonio del Policoro fino al 13.10.2017, per la rivestita funzione di dirigente accompagnatore della squadra nella gara oggetto del reclamo; di restituire le tasse reclami, se versate.

 

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