C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 20/12/2017 – Delibera – GARA ALLIEVI REGIONALI VENUSIA CALCIO – MURESE 2000 AURORA DEL 2/12/17

GARA ALLIEVI REGIONALI VENUSIA CALCIO – MURESE 2000 AURORA DEL 2/12/17

Il Giudice Sportivo; Premesso che lo stesso , ai sensi dell’art. 44 del C.G.S., adotta le sue decisioni senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto dell’arbitro e suo supplemento) Letti gli atti ufficiali di gara; Preso atto del reclamo presentato dalla MURESE 2000 AURORA in merito alla regolare effettuazione della gara, per aver la squadra ospitante fatto partecipare alla stessa LOTUMOLO Pierluigi e MARTINO Luciano, rispettivamente come calciatore e dirigente del VENUSIA CALCIO; Esaminato il reclamo in questione con cui la società ricorrente chiede che, in danno della società convenuta, sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’articolo 17 del C.G.S. per avere schierato nella tesserati in posizione irregolare in quanto squalificati con il precedente C.U. n. 49 del 29.11.2017; Atteso che dagli atti di gara, si evince che il dirigente del Venusia Calcio non risulta riportato in distinta, né il D.G. nel referto di gara ha segnalato la sua indebita presenza sul recinto di gioco quale persona estranea, non autorizzata; Verificato che il D.G. in fase di riconoscimento pre-gara non ha rilevato alcuna incongruenza tra l’identità dei calciatori riportati in distinta e la documentazione a supporto di dette verifiche; Considerato, inoltre, che nella distinta di gara della squadra di casa sono presenti varie cancellature oltre a quella relativa al calciatore richiamato nel reclamo; Atteso che ai fini della decisone di questo organo non possono costituire rilevanza probatoria la generica immagine fotografica che ritrae il presunto atleta né la conoscenza o presunta amicizia tra il D.G. ed il tesserato del Venusia Calcio risultante dai profili Facebook; DELIBERA - di respingere il reclamo presentato dalla Murese 2000 Aurora, omologando il risultato conseguito sul campo: VENUSIA CALCIO – MURESE 2000 AURORA 3-2; - di incamerare la tassa reclamo; - di comminare al Venusia Calcio l’ammenda di € 50,00 per compilazione della distinta in modo non conforme alle prescritte indicazioni e normative.

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