C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 20/12/2017 – Delibera – GARA PROLOCO SAN MAURO FORTE – JACKPOT SRL

 

GARA PROLOCO SAN MAURO FORTE – JACKPOT SRL

Il Giudice Sportivo; Premesso che lo stesso, ai sensi dell’art. 44 del C.G.S., adotta le sue decisioni senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto dell’arbitro e suo supplemento) Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che, come da C.U. n.4 del 21.07.2017, per la stagione sportiva 2017/2018 “le società partecipanti ai campionati di calcio a cinque serie c/2 hanno l’obbligo di inserire in distinta un calciatore nato dal 1° gennaio 1999 in poi. Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati. L’inosservanza delle disposizioni sopra riportate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva”. Verificato dalla distinta allegata al referto arbitrale che la società JACKPOT SRL non ha inserito in distinta alcun calciatore nato dal 1° gennaio 1999, contravvenendo alle disposizioni precitate; DELIBERA - di non omologare il risultato della gara conseguito sul campo e, pertanto, di assegnare gara persa alla società Jackpot srl con il seguente punteggio: PROLOCO SAN MAURO FORTE – JACKPOT SRL 6-0; - di inibire fino al 27.12.2017 Pace Domenico del Jackpot srl, quale dirigente accompagnatore della squadra.

 

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