C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 09/02/2018 – Delibera – GARA VENUSIA CALCIO – JUNIOR SPORT CLUB CAMPOMAGGIORE

GARA VENUSIA CALCIO – JUNIOR SPORT CLUB CAMPOMAGGIORE

Il Giudice sportivo; Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato il reclamo presentato dalla società ASD Campomaggiore in merito alla posizione irregolare di LOTUMOLO Mirko Antonio del Venusia calcio inserito in distinta e partecipante alla gara oggetto del reclamo; Verificato che con C.U. n.69 del 24.01.2018 lo stesso veniva squalificato per 1 (una) gara effettiva per recidività in ammonizioni; Atteso che il calciatore non avendo scontato la squalifica prendeva parte alla gara in violazione all’articolo 17 comma 5 lett. A del C.G.S.; DELIBERA  di accogliere il reclamo presentato dalla società ASD Campomaggiore e pertanto di assegnare gara persa alla società Venusia calcio con il seguente punteggio: VENUSIA CALCIO- JUNIOR CAMPOMAGGIORE 0-3; di squalificare LOTUMOLO MIRKO ANTONIO del Venusia calcio di 1 (una) ulteriore gara in aggiunta a quella da scontare come da C.U. n.69 del 24.01.2018;  di inibire PIAZZOLLA CARLO del Venusia Calcio fino al 16.02.2018, per la rivestita funzione di dirigente accompagnatore della squadra nella gara oggetto del reclamo;  di restituire la tassa reclamo, se versata.

 

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