C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 96 del 30/03/2018 – Delibera – GARA DEL 19/03/2018: VITALBA – ORAZIANA VENOSA

GARA DEL 19/03/2018: VITALBA - ORAZIANA VENOSA

DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO

 Il GIUDICE SPORTIVO: Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni senza contraddittorio, esclusivamente selle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara; Letto il reclamo presentato dalla società Oraziana Venosa che ritenendo, a suo dire; incomprensibile la decisione della sospensione definitiva della gara decretata dalla D.G., ne chiede la ripetizione; Preso atto del supplemento di rapporto della D.G., in cui la stessa descrive che al 30° del p.t., in seguito ad un calcio di punizione decretato a favore della squadra ospitata, il n.6 dell'Oraziana Venosa, Infante Sebastiano, colpiva violentemente con un calcio il n.3, Romaniello Daniele del Vitalba, che a sia volta, reagendo gli tirava uno schiaffo al volto, con la conseguente espulsione di entrambi decretata dalla D.G.; Ritenuto che a seguito di questo episodio, si generava in campo una rissa che coinvolgeva giocatori di entrambe la fazioni, di cui la D.G. riusciva ad identificare Pandolfo Filippo n.6 del Vitalba, Caivano Michele n.8 dell'Oraziana Venosa, Cifelli Luca n.11 dell'Oraziana Venosa, Pannullo Mattia n.12 del Vitalba, Susco Alessandro n.7 del Vitalba e Romaniello Michele n.10 del Vitalba, i quali si spintonavano e si colpivano reciprocamente con calci; Atteso che mentre i precitati calciatori erano impegnati nella rissa, Delli Carri Gabriele e Lamanna Mario dell'Oraziana Venosa accerchiavano la D.G. minacciandola con frasi ingiuriose ed in particolare, il primo appoggiava il suo petto in corrispondenza di quello della D.G., chinando minacciosamente il capo verso quello della stessa, senza conseguenze; Considerato che nel momento in cui si protraeva la rissa, i sig.ri Telesca Giuseppe e La Capra Fausto, rispettivamente dirigente ed allenatore del Vitalba, cercavano di sedarla, ma, al contrario, venivano aggrediti da alcuni calciatori non identificati dell'Oraziana Venosa; Constatato comunque che la D.G. nell'impossibilità di gestire i disordini e temendo che la rissa potesse ulteriormente degenerare, emetteva i tre fischi finali, decretando, in tal modo, al 34° del p.t., la sospensione definitiva della gara, così come riportato negli atti di gara, con la seguente motivazione "per rissa generale tra i calciatori di entrambe le squadre"; Letto che la D.G., dopo aver decretato la sospensione definitiva della gara per le ragioni sopra esposte, si recava nello spogliatoio dove comunicava verbalmente ai dirigenti di entrambe le squadre le sanzioni disciplinari a carico dei calciatori sopra citati; Atteso che la stessa D.G. veniva, nel frattempo, aggredita verbalmente da Romaniello Giovanni riportato in distinta quale dirigente accompagnatore del Vitalba che non condividendo i provvedimenti comminati dalla stessa, la insultava, impedendole di completare la refertazione e costringendola, al fine di salvaguardare la propria incolumità, a lasciare prematuramente l'impianto di gioco; Verificato, inoltre, che dai fatti narrati negli atti di gara dalla D.G. in ordine agli autori della rissa e da quanto comunicato verbalmente negli spogliatoi ai dirigenti della due squadre e poi refertato, può senz'altro desumersi che entrambe le società rimanevano con 6(sei) calciatori in campo e, pertanto, nell'impossibilità di proseguire la gara, così come previsto dalla regola 3 del "regolamento del giuoco del calcio" ossia “nessuna gara potrà iniziare o proseguire se l'una o l'altra squadra dispone di meno di sette calciatori"; Ritenendo, comunque, evidente e palesata negli atti di gara, la motivazione che ha indotto la D.G. a sospendere definitivamente la gara; DELIBERA - di rigettare il reclamo presentato dall'Oraziana Venosa; - di assegnare gara persa ad entrambe le società in quanto propri tesserati generavano una rissa, costringendo la D.G. a sospendere definitivamente la gara; - di comminare ad entrambe le società l'ammenda di €200,00 per quanto narrato; - di inibire fino al 31.05.2018 Romaniello Giovanni, quale dirigente accompagnatore del Vitalba, il quale non condividendo i provvedimenti comminati dalla D.G. negli spogliatoi, la insultava impedendole di completare la refertazione;

- di squalificare per 2(due) gare INFANTE SEBASTIANO e LAMANNA MARIO dell'Oraziana Venosa per quanto narrato; - di squalificare per 2(due) gare ROMANIELLO DANIELE del Vitalba per quanto narrato; - di squalificare per 3(tre) gare PANDOLFO FILIPPO, PANNULLO MATTIA, SUSCO ALESSANDRO e ROMANIELLO MICHELE del Vitalba per quanto narrato; - di squalificare per 3(tre) gare DELLI CARRI GABRIELE, CAIVANO MICHELE e CIFELLI LUCA dell'Oraziana Venosa per quanto narrato; - di incamerare la tassa reclamo.

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