C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 97 del 04/04/2018 – Delibera – GARA: REAL RUOTI – PESCOPAGANO

GARA: REAL RUOTI – PESCOPAGANO

Il Giudice sportivo;

Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara in cui il D.G. riporta che la gara non si è potuta disputare per assenza della squadra ospite; Letto il reclamo presentato dal Pescopagano che chiede la ripetizione della gara invocando l’articolo 55 delle N.O.I.F. (MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE); Considerato che la società reclamante descrive dettagliatamente la dinamica dell’imprevisto ossia che il giorno della gara, intorno alle 16,45, mentre a bordo del pullmino i tesserati del Pescopagano si recavano verso il luogo della gara da disputarsi alle ore 18,00, si verificava un mal funzionamento del mezzo di trasporto con conseguente incendio dell’impianto frenante; Constatata sin da subito l’impossibilità a proseguire la marcia verso l’impianto sportivo di Ruoti, i dirigenti provvedevano a mettere in sicurezza i giovani calciatori e allertavano il servizio di soccorso che prontamente interveniva, come da attestazione dell’autofficina allegata al reclamo; Atteso inoltre che i dirigenti del Pescopagano comunicavano con tempestività ai dirigenti della squadra avversa dello spiacevole accaduto, dandone comunicazione anche agli organi del CR Basilicata FIGC; Ritenuta da questo Organo Giudicante puntuale e giustificata la dinamica dei fatti decritto nel reclamo e ritenuta la mancata partecipazione alla gara ascrivibile a causa di forza maggiore; DELIBERA - di disporre la ripetizione della gara, dando mandato agli organi preposti del CR Basilicata di fissarne la data.

 

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