C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 21/12/2018 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AEVITA MATERA AVVERSO LA SQUALIFICA, FINO AL 30/10/2019, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE IACOVONE ROBERTO, RIPORTATA SUL C.U. N.41 DEL 07/11/2018.

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AEVITA MATERA AVVERSO LA SQUALIFICA, FINO AL 30/10/2019, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE IACOVONE ROBERTO, RIPORTATA SUL C.U. N.41 DEL 07/11/2018.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Antonello Mango - componenti, nella seduta del 15/12/2018, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. AEVITA MATERA avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 41 del 07.11.2018; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata, in data 01 Dicembre 2018, la Società reclamante che, ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S., ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Presidente Sig.r Michele Fontana; Procedutosi, in data 15 Dicembre 2018, all’audizione ex art. 34 comma 5 C.G.S. del D.G., assistito dal Delegato A.I.A., Dott. Gaetano Brindisi; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro ed eventualmente dagli Assistenti in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Rilevato, come l’incrocio delle deposizioni di ricorrente Sodalizio e Arbitro in sede di comparizione assunte, interdicano a questo Collegio, in ragione delle emergenze insanabilmente contraddittorie e confliggenti, di far ritenere acquisiti convergenti e confermativi elementi probatori utili all’accertamento dei fatti così come dedotti in ricorso e quindi di poter procedere ad una loro ponderata valutazione; Ritenuto, per l’effetto, come, alla stregua della oggettiva gravità degli eventi in reclamo esposti e in sede procedimentale dal Presidente della Società A.S.D.AEVITA MATERA e dal D.G. reiteratamente confermati, questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, priva di autonomo potere investigativo, reputi necessario adeguato approfondimento ex art. 34 comma 4 C.G.S. da parte della competente PROCURA FEDERALE di tutte le fattispecie in dibattimento emerse. P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così provvede: Sospende il presente procedimento e dispone che ai sensi dell’art. 34 comma 4 C.G.S. i relativi atti vengano trasmessi alla competente PROCURA FEDERALE per ogni opportuna indagine riguardo gli eventi in parte motiva richiamati;  Riserva all’esito dell’acquisizione del supplemento investigativo della PROCURA FEDERALE, ogni ulteriore decisione; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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