C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 18/01/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MATTIA POLISCIANO MARATEA AVVERSO L’AMMENDA DI € 100,00, LA SQUALIFICA ALL’ALLENATORE POLISCIANO GIANCARLO E LA SQUALIFICA AL CALCIATORE FORMICA ANDREA INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO E RIPORTATE SU C.U. N. 54 DEL 12/12/2018.

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MATTIA POLISCIANO MARATEA AVVERSO L’AMMENDA DI € 100,00, LA SQUALIFICA ALL’ALLENATORE POLISCIANO GIANCARLO E LA SQUALIFICA AL CALCIATORE FORMICA ANDREA INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO E RIPORTATE SU C.U. N. 54 DEL 12/12/2018.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti - nella seduta del 12 Gennaio 2019, ha deliberato quanto segue: Letti gli atti ufficiali di gara; Esaminato il reclamo proposto dalla società A.S.D. MATTIA POLISCIANO MARATEA avverso l’ammenda di € 100,00, la squalifica all’allenatore POLISCIANO GIANCARLO e la squalifica al giocatore FORMICA ANDREA, dal Giudice Sportivo inflitte e riportate su C.U. n. 54 del 12 Dicembre 2018; Ascoltata, ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S., la A.S.D. MATTIA POLISCIANO MARATEA, nelle persone del Presidente Amoroso Lucia Immacolata e del Vice Presidente Polisciano Giancarlo; Procedutosi, ex art. 34 comma 5 C.G.S., all’audizione del D.G. assistito dal Delegato A.I.A., Dott. Gaetano Brindisi; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Considerato come il ricorso proposto avverso l’irrogazione alla A.S.D. MATTIA POLISCIANO MARATEA (militante nel campionato di calcio a cinque, serie C/2) dell’ammenda di € 100,00 debba dichiararsi inammissibile, per non essere, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lett. d) C.G.S., impugnabili i provvedimenti pecuniari non superiori a € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile; Acclarato, nondimeno, come il medesimo reclamo avanzato anche avverso la squalifica all’allenatore POLISCIANO GIANCAELO inflitta, vada ugualmente qualificato inammissibile, per non essere, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lett. b) C.G.S., impugnabili in alcuna sede, ad eccezione di quella del Presidente Federale, e risultare immediatamente esecutivi, i provvedimenti disciplinari relativi all’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese; Accertato, come le motivazioni dalla A.S.D. MATTIA POLISCIANO MARATEA a presidio delle proprie attività difensive addotte, non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame di referto e supplemento di rapporto nonché nelle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dal quale è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la responsabilità del giocatore FORMICA ANDREA in riferimento alla condotta allo stesso ascritta che è lecito qualificare reiteratamente offensiva, irriguardosa, ingiuriosa e minacciosa; Verificato, in forza di quanto dal D.G., in corso di escussione e senza reticenze, pienamente confermato come il nominato giocatore FORMICA ANDREA, dopo aver in corso di gara verbalmente aggredito l’Arbitro con le espressioni in referto dettagliatamente riportate, avesse, all’esito della sua espulsione, lanciato una bottiglietta d’acqua, di fronte e al suo indirizzo senza, tuttavia, colpirlo perché da questi schivata; Osservato, ancora, come il D.G. l’Arbitro, che ha dichiarato di non aver notato al termine della gara alcun alterco tra tesserati della A.S.D. MATTIA POLISCIANO MARATEA, abbia attestato come il ripetuto calciatore FORMICA ANDREA, una volta abbandonato il terreno di gioco e posizionatosi dietro la recinzione, lo avesse deliberatamente raggiunto con uno sputo sulla maglia, reiterando anche a fine gara il suo atteggiamento offensivo e minaccioso; Atteso, in definitiva, come l’accertata responsabilità dell’inibito non consenta a questo Collegio, di procedere ad alcuna mitigazione della sanzione dal G.S. inflittagli; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera: Dichiara l’inammissibilità del ricorso dalla Società A.S.D. MATTIA POLISCIANO MARATEA avanzato avverso l’ammenda di € 100,00 alla stessa inflitta, in quanto provvedimento disciplinare non impugnabile ai sensi dell’ art. 45, comma 3, lettera d) C.G.S.; Dichiara l’inammissibilità del ricorso dalla Società A.S.D. MATTIA POLISCIANO MARATEA avanzato avverso la squalifica all’allenatore POLISCIANO GIANCARLO inflitta, in quanto provvedimento disciplinare non impugnabile ai sensi dell’ art. 45, comma 3, lettera b) C.G.S.; Rigetta il reclamo dalla Società A.S.D. MATTIA POLISCIANO MARATEA prodotto avverso la squalifica inflitta al giocatore FORMICA ANDREA, come riportata sul C.U. n. 54 del 12 dicembre 2018 e che per l’effetto viene confermata; Dispone incamerarsi la tassa reclamo;  Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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