C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 08/03/2019 – Delibera – RICORSO PROPOSTO DALLA A.S.D. POLISPORTIVA ALTO BRADANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RELATIVA ALLA RIPETIZIONE DELLA GARA VENUSIA CALCIO – ALTO BRADANO, RIPORTATA SUL C.U. N.88 DEL 12/02/2019.

RICORSO PROPOSTO DALLA A.S.D. POLISPORTIVA ALTO BRADANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RELATIVA ALLA RIPETIZIONE DELLA GARA VENUSIA CALCIO – ALTO BRADANO, RIPORTATA SUL C.U. N.88 DEL 12/02/2019.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti-, nella seduta del 02 Marzo 2019, ha deliberato quanto segue.

Letto il reclamo dalla A.S.D. POLISPORTIVA ALTOBRADANO proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo relativa alla ripetizione della gara VENUSIA CALCIO – A.S.D. POLISPORTIVA ALTOBRADANO, riportata sul C.U. n° 88 del 12/02/2019; Procedutosi all’audizione ex art. 34 comma 5 C.G.S. del D.G. assistito dal Delegato A.I.A., Dott. Gaetano Brindisi e accompaganto dal genitore esercente la patria potestà a motivo della sua minore età; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisisti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S., di valida comunicazione alla contro interessata Società VENUSIA CALCIO che non ha fatto, ex art. 36 comma 6 C.G.S., richiesta di audizione e neppure ha prodotto atti difensivi; Preso atto della mancata comparizione della Società reclamante che, nonostante avesse formalizzato rituale richiesta di essere ascoltata ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S. e benché fosse stata regolarmente convocata a mezzo telegramma n° 1802, non si presentava in audizione; Osservato come, una volta acclarata la sua natura meramente ed esclusivamente ricognitiva, il ricorso possa dirsi redatto in forma generica, privo di adeguata motivazione e così in violazione della disciplina dall’art. 33 comma 6 C.G.S. regolata; Considerato, nondimeno, come la mancata comparizione del ricorrente Sodalizio innanzi a questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE abbia di fatto precluso ogni possibilità di procedere a conferente approfondimento delle fattispecie in ricorso compendiate e conseguentemente di colmare sue ipotetiche lacune; Ritenuto come tale accertato vizio determini l’inammissibilità del reclamo con conseguente impossibilità di esaminare il merito di quanto ivi dedotto, le cui ragioni debbono, per effetto di tanto, ritenersi assorbite; P.Q.M.  Dichiara inammissibile il ricorso da A.S.D. POLISPORTIVA ALTO BRADANO proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo circa la ripetizione della gara Venusia Calcio – Alto Bradano, come sul C.U. n° 88 del 12/02/2019 riportata;  Dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata.  Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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