C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 141 del 24/06/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FERRANDINA 17890 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA NONCHE’ AVVERSO LA SQUALIFICA, FINO AL 31/12/2021, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE FUSCO ANTONIO, RIPORTATE SUL C.U. N.61 DEL 03/01/2019.

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FERRANDINA 17890 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA NONCHE’ AVVERSO LA SQUALIFICA, FINO AL 31/12/2021, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE FUSCO ANTONIO, RIPORTATE SUL C.U. N.61 DEL 03/01/2019.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti, nella seduta del 22/06/2019, ha definitivamente deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla Società A.S.D. FERRANDINA 17890 proposto avverso le decisioni dal G.S. pubblicate sul C.U. n. 61 del 03/01/2019; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S. di valida comunicazione alla contro interessata Società A.S.D. MONTESCAGLIOSO che non ha fatto, ex art. 36 comma 6 C.G.S., richiesta di audizione e neppure ha prodotto atti difensivi; Ascoltata, in data 02 Febbraio 2019, la Società reclamante che, ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S., ne aveva fatto rituale richiesta nella persona del Presidente Pepe Domenico, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Pallotta in forza di Procura Speciale ritualmente rilasciata e in atti depositata; Procedutosi, in data 02 Febbraio 2019, 09 Febbraio 2019 e 25 Febbraio 2019 alle audizioni ex art. 34 comma 5 C.G.S. rispettivamente di D.G., A.A.2 ed A.A.1, i primi due assistiti dal Delegato A.I.A., Dott. Gaetano Brindisi; Acquisita in corso di procedimento memoria difensiva integrativa dal reclamante Sodalizio in data 01 Marzo 2019 prodotta;

Premesso come questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, con provvedimento pubblicato su C.U. n° 103 del 08/03/2019, in forza delle motivazioni che di seguito si riportano: “Rilevato, come l’incrocio delle deposizioni della ricorrente Società, dell’Arbitro e degli Assistenti in sede di comparizione assunte, impedisca a questo Collegio, in ragione delle emergenze insanabilmente contraddittorie e confliggenti, ogni possibilità di ritenere acquisiti convergenti e confermativi elementi probatori utili all’accertamento dei fatti così come in ricorso dedotti e quindi di poter procedere ad una loro ponderata valutazione; Considerato come la A.S.D. FERRANDINA 17890 abbia, vuoi nel reclamo introduttivo che nella memoria integrativa e ancora in corso di audizione, espressamente sollecitato, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S., l’interessamento della PROCURA FEDERALE e quindi l’acquisizione, a fini probatori, di video dell’incontro su CD Rom riprodotto e l’ammissione di Consulenza medica finalizzata alla valutazione della sussistenza di nesso di causalità e sovrapponibilità delle dichiarazioni del D.G. alla certificazione sanitaria dal medesimo alla refertazione di gara allegata, con espressa riserva, all’esito del presente giudizio, di presentare impugnazione per revocazione, ex art. 39 C.G.S., in ordine alla sanzione della perdita della gara disposta con il punteggio di 0–3; Osservato come l’accertamento dei fatti oggetto di ricorso e principalmente della responsabilità del calciatore FUSCO ANTONIO riguardo la condotta ascrittagli e dal G.S sanzionata debba porsi in termini di assoluta pregiudizialità rispetto alle istanze anche di natura istruttoria dal reclamante Sodalizio in sede procedimentale avanzate e che in ragione della loro, evidente, complementarietà potranno essere vagliate solo una volta esperita una più approfondita investigazione dei profili di merito al vaglio di questo Collegio offerti; Ritenuto, a motivo di quanto sopra diffusamente dedotto, come, alla stregua della oggettiva gravità degli eventi e della insanabile distanza delle posizioni processuali tra A.S.D.FERRANDINA 17890 e D.G. (ciascuno rimasto fermo a presidio delle rispettive dichiarazioni reiteratamente confermate) in corso di giudizio emerse, questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, priva di autonomo e più largo potere investigativo, reputi necessario, in accoglimento di istanza dalla ricorrente Società preliminarmente formalizzata, adeguato approfondimento ex art. 34 comma 4 C.G.S. da parte della competente PROCURA FEDERALE delle fattispecie di merito in dibattimento affrontate”, avesse disposto la sospensione del procedimento de quo e la trasmissione dei relativi atti alla PROCURA FEDERALE per la sollecitata indagine integrativa, riservando all’esito ogni decisione; Osservato come la ripetuta PROCURA FEDERALE, interessata della vicenda con nota del Presidente della C.S.A.T. – C.R. Basilicata del 18/03/2019, Prot. n° 1285, abbia assolto il conferito incarico mercé lo svolgimento dei richiesti accertamenti compendiati nella relazione del 30 Aprile- 06 Maggio 2019 a questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE pervenuta solo il 19 Giugno 2019; Confermato come l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi debba avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro ed eventualmente dagli Assistenti in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possano trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Ritenuto come neppure, per vero, dall’analisi del carteggio dalla PROCURA FEDERALE prodotto a sostegno della propria attività investigativa, sia stato possibile far emergere un quadro probatorio atto ad escludere in termini categorici le responsabilità al calciatore FUSCO ANTONIO ascritte riguardo la condotta violenta da questi tenuta in danno del D.G.;

Considerato come le laceranti contraddizioni tra le articolazioni difensive della Società reclamante, gli atti ufficiali di gara, i relativi supplementi e le acquisite deposizioni in corso di audizione e quindi nella prima fase del presente procedimento disciplinare già emerse, non sembrino aver trovato convincente sintesi e risoluzione neanche all’esito dell’indagine suppletiva dalla PROCURA FEDERALE assolta; Rilevato come alla luce di tali circostanze, lo stesso Organo investigativo sia stato indotto a devolvere, a chi di dovere, le più ampie valutazioni sull’accaduto (pag.15 atti Proc. N. 33pfi-of 18/19); Stimato, più in dettaglio, come dalle dichiarazioni rese da Grieco Michele e Grassani Daniele, tesserati per l’ASD Ferrandina 17890 e da Giasi Paolo, tesserato con l’ASD Montescaglioso (tutti dalla PROCURA FEDERALE escussi), nulla di specifico e conferente possa dirsi essere emerso, atteso come i medesimi abbiano dichiarato di non aver assistito direttamente al denunciato episodio per non essere nessuno di essi rivolto verso il punto in cui il D.G. si accasciava sul terreno di gioco; Dedotto come non più convincente possa, a fini probatori, qualificarsi la deposizione di Dascanio Ruggiero (sempre dalla PROCURA FEDERALE in epoca peraltro notevolmente posteriore ai fatti causa raccolta e in ogni caso connotata da un carattere eminentemente difensivo), collaboratore esterno (massaggiatore)della Società Ferrandina, il quale dopo aver escluso il coinvolgimento dell’inibito nei fatti oggetto di reclamo, abbia successivamente dichiarato come, secondo lui, il calciatore FUSCO ANTONIO non fosse responsabile dei contestati fatti, esprimendo in tali termini concetti di natura meramente valutativa privi dei requisiti di certezza utili, se non altro, ad una comparazione con le già acquisite emergenze istruttorie; Osservato, nondimeno, come in difetto di acquisizioni da parte della PROCURA FEDERALE di deposizioni integrative sul punto di terzi indipendenti (soggetti non legati ai Sodalizi al procedimento interessati, Forze dell’Ordine, Ausiliari Sanitari sul luogo presenti) ovvero dello stesso D.G. (non ascoltato nel corso della disposta appendice investigativa) le dichiarazioni da quest’ultimo senza reticenze o contraddizioni, nel corso dell’audizione del 02 Febbraio 2019 (a mezzo delle quali confermava in pieno il contenuto degli atti ufficiali di gara, referto e rapporto)valgano a formare piena prova a mente dell’art. 35, comma 1, C.G.S., non potendosi, a parere di questo Collegio , riconoscere, in assenza, peraltro, di espressa previsione normativa, equipollente valore probatorio a deposizioni esterne tanto più se offerte in forma dubitativa o valutativa; Considerato, ancora, come debba rilevarsi l’inammissibilità della prova televisiva dal reclamante Sodalizio avanzata, perché in contrasto con il disposto dell’art. 35 commi 1.2 e 1.3 C.G.S. e in ogni caso, in quanto non accompagnata da alcuna garanzia tecnica e documentale dal ridetto art. 35 comma 1.2 C.G.S. espressamente richiesto, che pone un chiaro sbarramento all’utilizzo di fonti conoscenza e di prova differenti dagli atti ufficiali di gara, che diversamente costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (Corte Sportiva d’Appello in C.U. n° 022/CSA del 23/10/2014, Corte Sportiva d’Appello in C.U. n° 90/CSA del 08/03/2017 e comunque a riguardo la stessa PROCURA FEDERALE con la relazione suppletiva fa rilevare come trattasi di un video non professionale, realizzato, molto verosimilmente, da uno spettatore presente sugli spalti, ove le immagini in esso contenute, pur esplicative circa il contesto generale in cui si sono svolti i fatti, sia per la qualità delle immagini stesse, sia per le inquadrature effettuate, non parrebbero assolutamente dirimenti in relazione al verificarsi o meno della specifica presunta condotta oggetto di indagine; Rilevato, in aggiunta, come alla documentazione medica dal D.G. prodotta e agli atti ufficiali di gara allegata, non possa, in assenza di riconoscibili elementi univocamente riconducibili alla qualifica di Guardia Medica dal redigente asseritamente ricoperta in ragione di quanto dal ridetto Arbitro dichiarato, attribuirsi valore di “Referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica” dall’art. 11-bis, 4 comma, C.G.S. propedeuticamente disciplinato ai fini dell’applicazione delle sanzioni ivi previste; Acclarato, da ultimo, come il compromesso stato emotivo del D.G. nella richiamata certificazione medica riscontrato, giustificasse la disposta sospensione della gara e valga trovare conferma presso questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE della Decisione sul punto dal G.S. assunta in applicazione dell’art 17, comma 1, C.G.S., con conseguente assorbimento dei motivi di ricorso dal reclamante Sodalizio in proposito avanzati; Accertato, in definitiva, come in forza delle argomentazioni che precedono la responsabilità per condotta violenta (la cui natura è oramai riconosciuta da costante Giurisprudenza delle Corti Sportive di Appello Territoriali e Nazionale) nei confronti degli Ufficiali di gara al calciatore FUSCO ANTONIO ascritta per aver colpito con un pugno all’addome il D.G. (in ragione di quanto da questi reiteratamente attestato), possa dirsi provata ed accertata, in quanto intenzionale e connotata da volontaria aggressività, esclusivamente nei limiti dall’art. 11 bis commi 1 e 2 C.G.S. regolato e come in ragione di tanto, la sanzione nei suoi confronti applicabile debba essere contingentata nel perimetro del minimo edittale dalla richiamata norma fissato e abiliti questo Collegio ad una parziale riforma della decisione dal G.S. adottata, con accessorio temperamento di quella in primo grado inflitta; P.Q.M. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE C.R.B. in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica delle decisioni dal G.S. adottate e riportate in C.U. n.61 del 03.01.2019 così delibera:  Riduce la squalifica al calciatore FUSCO ANTONIO inflitta sino a tutto il 03 Gennaio 2020;  Conferma per il resto le decisioni dal G.S. adottate e riportate in C.U. n.61 del 03.01.2019.Rimette alle competenti Funzioni per l’applicazione dell’ulteriore sanzione amministrativa di cui al C.U. n. 104/A del Consiglio Federale della FIGC del 17/12/2014, Allegato A (COSTO MEDIO GARA), resa obbligatoria dalla conferma della sanzione al tesserato inflitta, come previsto dalla lettera c) del medesimo C.U.;  Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata;  Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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