C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 2 del 05/07/2018 – Delibera – PROVVEDIMENTO EMESSO A SEGUITO DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – TUBITO PIERFRANCESCO E A.S.D. POLISPORTIVA SALANDRA – COME DA DEFERIMETO N.ro 555pfi17-18/CS/sds

PROVVEDIMENTO EMESSO A SEGUITO DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – TUBITO PIERFRANCESCO E A.S.D. POLISPORTIVA SALANDRA – COME DA DEFERIMETO N.ro 555pfi17-18/CS/sds

 Il Tribunale Federale Territoriale composto dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Antonello Mango – Componenti - nella seduta del 23 Giugno 2018, ha deliberato quanto segue. Letto il deferimento n° 555pfi17-18/CS/sds, a mezzo del quale la Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: - Il Sig. OMISSIS; - Il Sig. TUBITO PIERFRANCESCO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società Pol. Salandra: per la violazione dell’art. 1 – bis, comma 1, C.G.S., perché nel corso dell’incontro di calcio valevole quale semifinale play-out del Campionato di Promozione, disputato il 07 maggio 2017 tra la Pol. Anzi e la Pol. Salandra, alla quale non partecipava quale calciatore, avendo riconosciuto sugli spalti l’arbitro Cicchetti Antonio che aveva arbitrato la partita di campionato tra le due squadre disputata il 12/03/2017, teneva nei confronti del predetto un comportamento contrario ai canoni della correttezza dicendogli: “noi del Salandra siamo qui per colpa tua…ci hai rovinato un campionato” e colpendolo con due schiaffetti sulla guancia destra; - La SOCIETA’ POLISPORTIVA SLANDRA: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in relazione a quanto ascritto al calciatore tesserato per la predetta Società Tubito Pierfrancesco;

Ritenuta ammissibile la richiesta di applicazione di sanzioni su istanza delle parti così come disciplinata dall’art. 23 C.G.S. e in corso di comparizione formalizzata, corretta la qualificazione dei fatti e conseguentemente stimata congrua le sanzioni concordate; Osservato come il procedimento a mezzo del sopra richiamato deferimento attivato debba proseguire nei confronti dei Deferiti che, pur regolarmente invitati a comparire, non hanno inteso avvalersi delle facoltà dall’art. 23 C.G.S. disciplinate; P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Basilicata:  Dispone applicarsi ex art. 23 C.G.S. le seguenti sanzioni:  Al sig. TUBITO PIERFRANCESCO, la squalifica di mesi QUATTRO (4); Alla Società A.S.D. POLISPORTIVA SALANDRA, l’ammenda di € Trecentotrentaquattro (334,00); Dichiara, in forza di quanto dall’art. 23 II comma C.G.S. regolato, la definizione e la conseguente chiusura del presente procedimento nei confronti del Sig. TUBITO PIERFRANCESCO e della Società A.S.D. POLISPORTIVA SALANDRA;  Dispone la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine a quanto a mezzo del presente provvedimento non statuito;  Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 CGS, comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

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