C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 01/03/2019 – Delibera – ARA DEL 10/2/2019: CALCIO SAN CATALDO – OPPIDO

 

ARA DEL 10/2/2019: CALCIO SAN CATALDO - OPPIDO

Il Giudice sportivo Premesso che lo stesso, ai sensi dell’art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Visto il reclamo presentato dalla società ospite che chiede l’assegnazione della gara persa alla società ospitante ritenendo che il calciatore entrato in campo al 43° del s.t. con la maglia n.ro 19, non corrispondeva al calciatore riportato in distinta e riconosciuto dal D.G., generandosi, pertanto, uno scambio di identità; Letti gli atti ufficiali di gara ed il relativo supplemento di rapporto arbitrale di cui questo organo giudicante ne ha fatto formale richiesta attraverso il rappresentante A.I.A., dal quale risulta che l’arbitro, durante il riconoscimento ad inizio gara, avendo riscontrato un errore di trascrizione riguardante il nome del giocatore di riserva n.ro 19 della società ospitante, convocava a sè il capitano della squadra dell’Oppido specificandogli che la correzione sarebbe stata sanata nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo; Atteso che il D.G., nell’intervallo, alla presenza del capitano dell’Oppido, chiamava il dirigente della società ospitante per fargli apportare, anche sulla distinta di spettanza dell’altra società, la correzione del nome del calciatore n.ro 19, Acquaviva Rosario, regolarmente riconosciuto ad inizio gara; Confermato da supplemento di rapporto che lo stesso al 43° del s.t. entrava regolarmente in campo sostituendo il n. 9, Sabato Vincenzo, non generandosi, in tal modo, uno scambio di identità; DELIBERA  di rigettare il reclamo proposto dalla società Oppido;  di omologare il risultato conseguito sul campo: Calcio San Cataldo – Oppido 4-1;  di incamerare la tassa di reclamo.

 

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