FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 106/AA del 23/11/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ORFEO AS GIORGIONE CALCIO 2000

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 826 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Antonello ORFEO e della società A.S. GIORGIONE CALCIO 2000, avente ad oggetto la seguente condotta: ANTONELLO ORFEO, all’epoca dei fatti presidente della A.S. Giorgione 2000, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Protocollo FIGC del 6 maggio 2021 recante “indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed agonistiche, dilettantistiche finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“ nella parte in cui stabilisce che “fino al 1° giugno e salvo diverse disposizioni, non è consentita la presenza di pubblico presso gli impianti sportivi sede delle attività”, per non aver provveduto, in occasione dell’incontro tra le società Giorgione 2000 e Sandonà 1922 valido per il Campionato veneto di Eccellenza Girone “B”, disputata a Castelfranco Veneto (TV) in data 23.05.2021, a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate, consentendo e comunque non impedendo la presenza sugli spalti dell’impianto sportivo della società A.S. Giorgione 2000 di un numero di spettatori non inferiore a 150 unità circa e consentendo altresì l’apertura del bar all’interno dell’impianto sportivo favorendo assembramenti tra gli spettatori presenti; A.S. GIORGIONE CALCIO 2000, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. Antonello ORFEO;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonello ORFEO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. GIORGIONE CALCIO 2000; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonello ORFEO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S. GIORGIONE CALCIO 2000;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it