FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 108/AA del 23/11/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BARELLA Tommaso BARELLA Massimo ASD NOCETO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 8 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo BARELLA, Tommaso BARELLA e della società A.S.D. NOCETO, avente ad oggetto la seguente condotta: MASSIMO BARELLA, all’epoca dei fatti presidente della società ASD Noceto, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore Tommaso Barella di partecipare alla gara Noceto – Felino del 14.6.2021, sebbene non tesserato per la ASD Noceto; TOMMASO BARELLA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato per la società Noceto e soggetto che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver preso parte nelle file della squadra del Noceto alla gara disputata da tale compagine contro il Felino in data 14.6.2021, pur non avendone titolo in quanto non tesserato per tale società; A.S.D. NOCETO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati e comunque dai soggetti che hanno svolto attività nell’interesse della stessa;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tommaso BARELLA e dal Sig. Massimo BARELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NOCETO;

 − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Massimo BARELLA, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Tommaso BARELLA e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. NOCETO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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