FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 109/AA del 26/11/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DE LUGGO OASISS SSD SRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 35 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Raffaele DE LUGGO e della società OASIS SSD SRL, avente ad oggetto la seguente condotta: RAFFAELE DE LUGGO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Oasis SSD SRL, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, nonché 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. e 7, comma 1, dello Statuto federale, per avere, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Oasis SSD SRL, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Cantone Francesco Pio, nonché per averne consentito la partecipazione alla gara Oasis SSD SRL – Football Ciro Caruso del 23.05.2021, valevole per la Coppa Regionale Under 17; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere, quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società Oasis SSD SRL nella gara sopra indicata, sottoscritto la distinta di gara della Oasis SSD SRL consegnata all’Arbitro, nella quale è indicato il calciatore Cantone Francesco Pio attestando in tal modo, in maniera non veridica, il regolare tesseramento di tale calciatore; OASIS SSD SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele DE LUGGO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società OASIS SSD SRL;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele DE LUGGO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione nella Coppa Regionale Under 17 per la società OASIS SSD SRL;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.