FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 111/AA del 26/11/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SCARABATTOLI ASD SAN SISTO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 209 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Fabio SCARABATTOLI e della società A.S.D. SAN SISTO, avente ad oggetto la seguente condotta: FABIO SCARABATTOLI, soggetto svolgente attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’interesse ed in favore della società A.S.D. San Sisto, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in sede di commento dell’incontro A.S.D. San Sisto - Vivialtoteveresansepolcro, disputato in data 17.10.2021 e valevole per il Campionato di Eccellenza Regionale del Comitato Regionale Umbria per la stagione sportiva 2021-2022, leso l’onore, il prestigio e il decoro propri dell’Arbitro che ha diretto tale gara, nonché anche quelli propri dell’Istituzione Federale nel suo complesso intesa, mediante frasi ed espressioni offensive, propalate nel corso di un’intervista trasmessa dal programma televisivo “UMBRIASPORT DOMENICA”, andato in onda in data 17.10.2021 sull’emittente televisiva CANALE11; A.S.D. SAN SISTO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio SCARABATTOLI e dal Sig. Giorgio PERINI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAN SISTO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Fabio SCARABATTOLI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN SISTO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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