FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 116/AA del 30/11/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ZOFFOLI DEIDDA ASD POLISPORTIVA PETRIANA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 12 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio ZOFFOLI, Mariano DEIDDA e della società A.S.D. POLISPORTIVA PETRIANA, avente ad oggetto la seguente condotta: MAURIZIO ZOFFOLI, Presidente e legale rappresentante della soc. ASDPOL Petriana all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito, e comunque non impedito, che fossero schierati nelle file della ASDPOL Petriana in occasione della gara Accademia C.R.- Petriana del 22.5.2021 i calciatori della categoria pulcini Di Mario Francesco, Sanseverino Giordano, Sciangula Emiliano, Sciangula Daniele, De Martino Antonio, Marzi Yuri e Perillo Alessio, nonostante gli stessi non fossero tesserati per la sua società di appartenenza; MARIANO DEIDDA, soggetto che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’interesse della soc. ASDPOL Petriana all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto la distinta di gara della sua società di appartenenza in occasione dell’incontro Accademia Calcio Roma - Petriana del 22.5.2021, così attestando in maniera non veridica il tesseramento dei calciatori Di Mario Francesco, Sanseverino Giordano, Sciangula Emiliano, Sciangula Daniele, De Martino Antonio, Marzi Yuri e Perillo Alessio, consentendo agli stessi di partecipare alla gara stessa senza averne titolo; A.S.D. POLISPORTIVA PETRIANA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati e comunque dai soggetti che hanno svolto attività nell’interesse della stessa; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mariano DEIDDA e dal Sig. Maurizio ZOFFOLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA PETRIANA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni, comminate ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, comma 1, nell’organizzazione di un evento a scopo benefico con la partecipazione dei bambini della Fondazione Roma Cares per i Sig.ri Maurizio ZOFFOLI, Mariano DEIDDA e per la società A.S.D. POLISPORTIVA PETRIANA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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