FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 117/AA del 30/11/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – D’auria, PASSARIELLO, CAVALIERE, NERI, SS RD INTERNAPOLI KENNEDY

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 38 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Raffaele D’AURIA, Francesco PASSARIELLO, Salvatore CAVALIERE, Diego NERI, e della società SS DARL R.D. INTERNAPOLI KENNEDY, avente ad oggetto la seguente condotta: RAFFAELE D’AURIA, Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società SSDARL R.D. Internapoli Kennedy all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, nonché 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., e 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società SS DARL R.D. Internapoli Kennedy, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Salvatore Cavaliere, nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara SS DARL R.D. Internapoli Kennedy – S.S.D. Europa S.r.l. del 29.5.2021, e nella gara ASD F.C. Fenix – SS DARL R.D. Internapoli Kennedy del 23.5.2021, entrambe valevoli per la Coppa Regionale Under 18; in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, nonché 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., e 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società SS DARL R.D. Internapoli Kennedy, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Pasquale Menna, nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara SS DARL R.D. Internapoli Kennedy – S.S.D. Europa S.r.l. del 29.5.2021, e nella gara ASD F.C. Fenix - SSDARL R.D. Internapoli Kennedy del 23.5.2021, entrambe valevoli per la Coppa Regionale Under 18; in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, nonché 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., e 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società SSDARL R.D. Internapoli Kennedy, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Diego Neri, nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara A.S.D. Micri - SSDARL R.D. Internapoli Kennedy del 12.6.2021, valevole per la Coppa Allievi Under 17 Reg.; FRANSCESCO PASSARIELLO, Dirigente accompagnatore ufficiale della SS DARL R.D. Internapoli Kennedy, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara SS DARL R.D. Internapoli Kennedy – S.S.D. Europa S.r.l. del 29.5.2021, sottoscritto le distinte di gara della SS DARL R.D. Internapoli Kennedy consegnate all’arbitro, nelle quali sono indicati i Sigg.ri Cavaliere Salvatore e Menna Pasquale, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento di tali calciatori; SALVATORE CAVALIERE, Calciatore non tesserato per la SS DARL R.D. Internapoli Kennedy e comunque soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale all’interno e nell’interesse della società appena citata ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 39, comma 1, e all’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per aver preso parte alla gara SS DARL R.D. Internapoli Kennedy – S.S.D. Europa S.r.l. del 29.5.2021, ed alla gara ASD F.C. Fenix – SS DARL R.D. Internapoli Kennedy del 23.5.2021, entrambe valevoli per la Coppa Regionale Under 18, nelle fila della SSDARL R.D. Internapoli Kennedy, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; DIEGO NERI, Calciatore non tesserato per la SSDARL R.D. Internapoli Kennedy e comunque soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale all’interno e nell’interesse della società appena citata ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 39, comma 1, e all’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per aver preso parte alla gara A.S.D. Micri – SS DARL R.D. Internapoli Kennedy del 12.6.2021, valevole per la Coppa Allievi Under 17 Reg., nelle fila della SSDARL R.D. Internapoli Kennedy, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; SS DARL R.D. INTERNAPOLI KENNEDY per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti tesserati al momento della commissione dei fatti o, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra specificata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Raffaele D’AURIA in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società SS DARL R.D. INTERNAPOLI KENNEDY, Francesco PASSARIELLO, Salvatore CAVALIERE, Diego NERI,; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele D’AURIA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Diego NERI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Francesco PASSARIELLO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Salvatore CAVALIERE e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società SS DARL R.D. INTERNAPOLI KENNEDY.

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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