FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 123/AA del 06/12/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MAIOLO CALCIO LECCO 1912
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 231 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Angelo MAIOLO e della società CALCIO LECCO 1912 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta: ANGELO MAIOLO, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società CALCIO LECCO 1912 SRL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara LECCO vs RENATE disputata in data 21.10.21 e valevole per il Campionato di Serie C 1 Gir. A s.s. 2021/2022, leso l’onore, il prestigio e il decoro propri dell’Arbitro che ebbe a dirigere quella gara, nonché, anche quelli propri dell’Istituzione Federale nel suo complesso intesa, mediante frasi ed espressioni pronunciate nel corso di una intervista concessa al termine dell’anzidetta gara e pubblicata integralmente, a far data dal 22.10.21, sul sito “leccochannelnews.it” (nonchè per estratto pubblicata, in data 22.10.21, anche sulla testata giornalistica online “TuttoC”); CALCIO LECCO 1912 SRL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al predetto Sig. Angelo MAIOLO nella propria anzidetta qualità, all’epoca dei fatti, di Direttore Generale della società CALCIO LECCO 1912 SRL;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo MAIOLO e dal Sig. Biagio Di Nunno, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CALCIO LECCO 1912 SRL;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.500,00 (duemilacinquecento) di ammenda per il Sig. Angelo MAIOLO, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento) di ammenda per la società CALCIO LECCO 1912 SRL;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.