FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 125/AA del 13/12/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CANU ASD CARBONIA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 157 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Stefano CANU e della società ASD CARBONIA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta: STEFANO CANU, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Carbonia Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art 94 ter, comma 13, delle NOIF, nonché dell’art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti del tecnico Marco Mariotti - UEFA PRO, eseguito il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con lodo n.130.01 del 15/07/2021, pubblicato con C.U. n. 4/2021 (trasmesso alla predetta società A.S.D. Carbonia Calcio tramite messaggio di posta elettronica certificata in data 21/07/2021), nel termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso; ASD CARBONIA CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano CANU in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CARBONIA CALCIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano CANU, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per la società ASD CARBONIA CALCIO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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