FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 126/AA del 13/12/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da- OMISSIS-

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 767 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. - OMISSIS-, avente ad oggetto la seguente condotta: - OMISSIS- ., all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Assistente Arbitro Can A-B, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 40, comma 3, lettere a) e c) del Regolamento AIA, in relazione alla corretta applicazione delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari” e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/20, per non aver eseguito il tampone preliminare alla gara Parma – Hellas Verona del 04/10/20, nonché per aver presentato una richiesta di rimborso all’AIA, relativamente alle spese sostenute per l’esecuzione del predetto test, basata su una dichiarazione mendace, In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 40, comma 3, lettere a) e c) del Regolamento AIA, in relazione alla corretta applicazione delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID19” del 28/09/20 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver eseguito i tamponi preliminari alle gare Benevento – Genoa del 20/12/20; Torino – Hellas Verona del 06/01/21, Sassuolo – Parma del 17/01/21, Cittadella – Cosenza del 09/02/21; Pisa - Empoli del 20/02/21; Atalanta – Crotone del 03/03/21; Reggina – Monza del 13/03/21; Parma – Genoa del 19/03/21; Cittadella – Reggina del 05/04/21; Bologna – Spezia del 18/04/21, nonché per aver presentato una richiesta di rimborso all’AIA, relativamente alle spese sostenute per l’esecuzione dei predetti test, basata su una dichiarazione mendace;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. - OMISSIS-;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 12 (dodici) mesi di inibizione per il Sig. - OMISSIS-;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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