FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 129/AA del 13/12/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – AVALLONE COLLAUTO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 244 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore AVALLONE e Mattia COLLAUTO avente ad oggetto la seguente condotta: SALVATORE AVALLONE, dirigente tesserato della società US Salernitana 1919 s.r.l. con mansioni di “team manager” (dirigente accompagnatore uff. nella distinta della partita), in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere pronunciato, nel contestare un fallo di gioco nel corso della gara Venezia - Salernitana del 26 ottobre 2021, al 19mo minuto del secondo tempo e per tre volte, espressione blasfema; MATTIA COLLAUTO, tesserato della società Venezia FC s.r.l. in qualità di direttore sportivo, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere pronunciato - al termine della gara Venezia – Salernitana del 26 ottobre 2021, al rientro delle squadre negli spogliatoi e nel corso di un diverbio con un tesserato della Salernitana - per tre volte espressione blasfema;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Salvatore AVALLONE e Mattia COLLAUTO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore AVALLONE, e di 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Mattia COLLAUTO;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.