FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 134/AA del 13/12/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – LATTANZIO PETTA STOLFI US BITONTO CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 3 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Riccardo LATTANZIO, Andrea PETTA e Filippo STOLFI, e della società US BITONTO CALCIO SRL avente ad oggetto la seguente condotta: RICCARDO LATTANZIO, giocatore della Società Bitonto Calcio all’epoca dei fatti, sia in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia per essersi reso responsabile di condotta gravemente antisportiva di cui all’art. 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver, in occasione della gara disputatasi il 13 giugno 2021, valevole per la 34a giornata di campionato di Serie D – Girone H, proferito nei confronti dei giocatori avversari, tesserati per la Società Città di Fasano, frasi quali “siete venuti qui per fare la guerra” o “che avete nella testa”; ANDREA PETTA, giocatore della Società Bitonto Calcio all’epoca dei fatti, sia in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia per essersi reso responsabile di condotta violenta di cui all’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, poiché, in occasione della gara disputatasi il 13 giugno 2021, valevole per la 34a giornata di campionato di Serie D – Girone H, ha stretto la mano intorno al collo del calciatore avversario Alessio Amoruso e, immediatamente dopo, ha sferrato, quantomeno, un pugno al portiere avversario Dario Suma; FILIPPO STOLFI, dirigente accompagnatore della Società Bitonto Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per la violazione delle linee guida dettate dalle “Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile” stagione sportiva 2020 - 2021 e successivi aggiornamenti e chiarimenti, per aver ordinato di chiudere il cancello dal quale, alla fine del primo tempo, in occasione della gara disputatasi il 13 giugno 2021, valevole per la 34a giornata di campionato di Serie D – Girone H, sarebbe dovuta uscire la squadra ospitante, onde evitare contatti ravvicinati con gli avversari e conseguenti assembramenti, determinando così un potenziale pericolo di natura sanitaria; US BITONTO CALCIO SRL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i soggetti sopra indicati;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Riccardo LATTANZIO, Andrea PETTA e Filippo STOLFI, e dalla società US BITONTO CALCIO SRL;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Riccardo LATTANZIO, di 30 (trenta) giorni di squalifica e € 500,00 (cinquecento) di ammenda per il Sig. Andrea PETTA, di 35 (trentacinque) giorni di inibizione per il Sig. Filippo STOLFI, e di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per la società US BITONTO CALCIO SRL;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.