FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 140/AA del 22/12/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ERBA US SEREGNO 1913 CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 129 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Davide ERBA e della società U.S. 1913 SEREGNO CALCIO SRL, avente ad oggetto la seguente condotta: DAVIDE ERBA, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della U.S. 1913 Seregno Calcio s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver leso l’onore, il prestigio e il decoro del Presidente della Lega Pro Dott. Francesco Ghirelli e per l’effetto più in generale anche quelli propri della istituzione dallo stesso presieduta (quale associazione di categoria di società sportive professionistiche affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al Campionato di Calcio Professionistico di Serie C) mediante frasi ed espressioni, proferite facendo utilizzo del social network “Facebook” sul quale veniva postato su di un profilo direttamente riconducibile alla società U.S. 1913 Seregno Calcio s.r.l., all’indomani della gara Seregno Calcio vs Feralpi Salò disputata in data 04.09.2021, valevole per il Campionato di Serie C, Gir. A stagione sportiva 2021/2022 e terminata con il risultato di 1-3, e in sede di commento di quanto occorso durante e in occasione della gara Triestina vs Piacenza disputata in data 13.09.2021, valevole per il Campionato di Serie C, Gir. A stagione sportiva 2021/2022 e terminata con il risultato di 2-2; U.S. 1913 SEREGNO CALCIO SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto tesserato al momento della commissione dei fatti o, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra specificata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide ERBA in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società U.S. SEREGNO 1913 CALCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Davide ERBA e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società U.S. 1913SEREGNO CALCIO SRL;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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